Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5464 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5464 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARPONE MARCO N. IL 23/03/1967
avverso la sentenza n. 259/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA, del
10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
d ‘t 12,
che ha concluso per /

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Chieti, sezione distaccato di Ortona, con sentenza del
10/1/2013, ha dichiarato Marco Scarpone colpevole del reato di cui
all’art. 26, co. 2, in relazione all’art. 8, co. 1, L. 977/1967, perché nella
sottoporre a visita medica preassuntiva, attestante la idoneità alla attività
lavorativa, i minori Giuseppe Battista e Umberto Battista; ha condannato
l’imputato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti
motivi:
-vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione
della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al
diniego del beneficio ex art. 163 cod.pen., e, in particolare, alla omessa
giustificazione argomentativa a riscontro della istanza di riunione dei
procedimenti penali, a carico dello stesso imputato, per identica
violazione;
-violazione dell’art. 420 ter cod.pyroc.pen., in quanto a seguito della
istanza di rinvio avanzata dal difensore, il Tribunale non ha curato di
disporre di dare l’avviso della successiva udienza allo stesso
patrocinatore;
-travisamento della prova, relativamente alla deposizione del teste
Ermanno Di Rocco,solla data di effettuazione dell’accertamento, nonché
alla sussistenza di prescrizioni dettate dall’Ispettore del lavoro, che non
risultano state impartite.

i

qualità di titolare della omonima ditta individuale, non provvedeva a

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, sia in ordine alla concretizzazione
prevenuto.
Quanto al primo motivo di annullamento osservasi, per evidenziarne la
totale inaccoglibilità, che:
-il Tribunale, col considerare equo il trattamento sanzionatorio applicato,
ha tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133
cod.pen., dimostrando, così, di avere correttamente esercitato il potere
discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena;
-l’imputato non può dolersi le mancato riconoscimento delle attenuanti
ex art. 62 bis cod.pen. e della concessione del beneficio ex art. 162
cod.pen., in quanto, in sede di merito, nessuna richiesta è stata avanzata
dalla difesa su detti benefici;
l’eccepita eccezione di omesso riscontro alla richiesta di riunione del
processo in oggetto a quello n. 4513/09 è priva di pregio, visto che la
Úifesa, in sede di conclusioni, non ha ribadito la relativa istanza,
limitandosi ad invocare l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, co. 2,
cod.proc.pen., desistendo, implicitamente, dall’insistere nella stessa.
Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato, in quanto,
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dello Scarpone, al
difensore, impedito a presentarsi in udienza per corrispondente impegno
professionale, al quale viene concesso il rinvio, non spetta la notifica
dell’avviso della successiva udienza, se questa, come nella specie, è
fissata con ordinanza resa alla stessa udienza, presente il sostituto

del reato contestato, che in relazione alla ascrivibilità di esso in capo al

processuale del difensore di fiducia o un avvocato nominato di ufficio
(Cass. S.U. 9/3/2006, n. 8285).
Non possono trovare accoglimento neanche le ulteriori censure avanzate
con i rispettivi motivi di annullamento, rilevato che con esse si tende ad
una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali a questa Corte è

Peraltro, il giudice di merito richiama elementi della piattaforma
istruttoria, sottoposti a mirata e compiuta analisi valutativa, che non
lasciano agio a dubbi sulla correttezza del decisum: in data 5/10/2009,
veniva eseguita l’ispezione nel cantiere del prevenuto; il sede di
assunzione testimoniale l’ispettore Di Rocco, che aveva proceduto al
predetto accertamento, ha confermato quanto verbalizzato in tale
occasione, evidenziando di avere verificato che i minori, avviati al lavoro
non erano stati sottoposti alle visite mediche, prodromiche a detto
avviamento ed ex lege da asseverare obbligatoriamente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5/12/2013.

precluso procedere ad un riesame estimativo.

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