Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 546 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 546 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOZZI FERRUCCIO nato il 07/07/1962 a PORTOFERRAIO

avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la decisione in epigrafe
indicata, ha confermato la decisione di primo grado (giudizio abbreviato),
che aveva condannato Ferruccio Sozzi alla pena di anni 1 e mesi 6 di
reclusione relativamente ai reati di cui agli art. 5 (per l’anni di imposta
2009, con evasione di IVA per C 77468,53) e 10 (accertato il 28 maggio
2013), d. Igs. 74/2000, unificati con la continuazione

unico motivo di ricorso: assoluta mancanza della motivazione in ordine al
capo b) dell’imputazione, art. 10, d. Igs. 74/2000.
3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del

motivo e per genericità, articolato in fatto; peraltro reitera i motivi di
appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado in doppia
conforme) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste
illogicità rilevando come «l’impostazione difensiva incentrata sulla
mancata consapevolezza da parte del Sozzi del ruolo assunto e degli
obblighi da esso derivanti è assolutamente destituito di fondamento ed
anzi nettamente contrastata dalle risultanze di indagine che permettono
di delineare il prevenuto come persona più che consapevole e
determinata nella scelta di agire in violazione degli obblighi di lene …».
Del resto l’appello riguardava solo l’elemento soggettivo dei due reati,
non l’elemento oggettivo.
Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico,
e si limita a ritenere non motivata la decisione; reiterando le motivazioni
dell’appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione
impugnata.
È inammissibile II ricorso per Cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado,
sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e
logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così
prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico

2. Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite il difensore, con un

determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014,
Cariolo e altri, Rv. 26060801).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017

P.Q.M.

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