Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5459 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5459 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Pietropaolo Rosario, n. a Napoli il 25/11/1968;

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 08/11/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con

sentenza del 08/11/2011 il Tribunale di Napoli ha condannato

Pietropaolo Rosario per i reati di cui agli artt. 5 del d.l. n. 82 del 1993 e 16 del d.
I. n. 745 del 1970 nonché di cui agli artt. 36 e 37 e 389 del d.P.R. n. 547 del
1955 per avere detenuto, all’interno di un’area di parcheggio, una cisterna
metallica della capacità di 5 m 3 collegata ad una pistola erogatrice con all’interno
390 litri di gasolio per autotrazione senza essere in possesso della prescritta
autorizzazione comunale e del certificato di prevenzione incendi.

Data Udienza: 28/11/2013

2. Ha proposto ricorso l’imputato che lamenta come, contrariamente a quanto
sostenuto in sentenza, per la condotta contestata non sia prevista alcuna
sanzione di carattere penale; infatti il comma terzo dell’art.5 cit. si riferisce
all’ipotesi di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, essendo
prevista l’applicazione dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 745 del 1970; rileva
inoltre che la normativa contestata relativamente alla carenza di certificato

l’assunto della continuità normativa con il d. Igs. n. 139 del 2006 senza
indicazione specifica della norma violata e della sanzione applicabile; nella
sostanza, l’imputato sarebbe stato condannato per un reato abrogato nel 2008
con richiamo ad una norma già esistente prima e disciplinante altre ipotesi, in
ogni caso essendo stata violata la disciplina di cui agli artt. 516 e 521 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo di ricorso, volto a contestare che la condotta consistente
nell’esercizio di impianto di distribuzione di carburante in assenza di
autorizzazione abbia natura di illecito penale, è fondato.
Questa Corte ha in effetti già condivisibilmente chiarito che l’installazione o
l’esercizio di impianti di distribuzione di carburante in assenza di autorizzazione
non configura il reato di cui all’art. 16 del d.l. 26/10/1970 n. 745, convertito in
legge 18/12/1970 n. 1034, atteso che il regime concessorio, già prefettizio e poi
regionale a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 24/07/1977 n. 616, risulta
sostituito, ex art. 2 del d.lgs. 11/02/1998 n. 32, dal regime autorizzatorio
comunale, con la conseguente inoperatività della norma penale di cui al citato
art. 16 sanzionante il difetto di concessione (Sez. 3, n. 47902 del 29/10/2003,
P.M. in proc. Baffico, Rv. 226893).
Va infatti sottolineato che già l’art.5 del d.l. 29/03/1993, n. 82, conv. in I.
27/05/1993 n. 162, ebbe a stabilire, al comma 1, che gli impianti per la
distribuzione di carburanti per uso di autotrazione tra l’altro ubicati all’interno di
stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al
prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell’impresa, non
dovevano più ritenersi soggetti all’osservanza delle norme contenute nel
regolamento emanato con d.P.R. 27/10/1971, n. 1269 (che aveva appunto
dettato norme per l’esecuzione dell’art.16 del d.l. 26/10/1970 n. 745, conv. in I.
18/12/1970, n. 1034 riguardante la disciplina “concessoria” prefettizia inerente
l’attività d’installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione automatica di
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antincendio è stata abrogata con il d. Igs. n. 81 del 2008, a nulla valendo

carburanti per uso di autotrazione) ma “alla sola autorizzazione” da rilasciarsi,
per quanto concernente gli impianti di distribuzione del carburante occorrente ad
automezzi di imprese, dalla regione territorialmente competente.
Successivamente, l’art. 2 del d. Igs. n. 32 dell’11/02/1998, di “razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c)
della I. 15/03/1997, n. 59” (di conferimento di funzioni e compiti delle Regioni

requisiti e caratteristiche delle aree private sulle quali potessero essere installati
detti impianti.
Essendo, pertanto, al previgente sistema, incentrato sulla necessità di previo
ottenimento di concessione, subentrata, per effetto degli interventi normativi sin
qui descritti, una nuova disciplina unicamente richiedente il presupposto di
autorizzazione comunale, si è condivisibilmente concluso, pur in mancanza di
un’espressa abrogazione, per l’inapplicabilità della fattispecie contravvenzionale
di cui all’art. 16, comma 4, del d.l. n. 745 del 1970 cit., che, sanzionante con
l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da lire 100.000 a 1.000.000
espressamente “l’installazione o l’esercizio di impianti in mancanza di
concessione”, è divenuta un vero e proprio “ramo secco” normativo (cfr. Sez. 3,
n. 47902 del 29/10/2003, cit.). Né, va aggiunto, la perpetuatio criminis potrebbe

agli enti locali), aveva poi stabilito che fossero i comuni ad individuare criteri,

trarsi dal richiamo al comma 4 del predetto art. 16 da parte dell’art.5, comma 3, ‘
del d.l. n. 82 del 1993, chiaramente effettuato quoad poenam esclusivamente
per sanzionare, come risultante dall’inequivoco testo della disposizione, il divieto
di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito.
Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha invece concluso, sul
presupposto,

sic et simpliciter,

della mancanza di autorizzazione in capo

all’imputato, per la configurabilità del reato, deve essere annullata sul punto
senza rinvio.

4. Il secondo motivo è invece infondato.

In materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio del certificato di
prevenzione incendi, in difetto del quale era configurabile il reato previsto dagli
artt. 36 e 37 del d.P.R. 27/04/1955, n. 547, le aziende e le lavorazioni indicate
nelle tabelle A e B approvate con il d.P.R. 26/05/1959, n. 689. Ora, se è vero
che con l’entrata in vigore del d. Igs. n. 81 del 2008 il d.P.R. n. 547 del 1955 è
stato abrogato, è tuttavia altrettanto indubitabile che la fattispecie criminosa
contestata è comunque prevista dall’art.16 del d.lgs. 08/08/2006, n. 139 (di
“riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale
dei vigili del fuoco”), richiamato dall’art. 46 del d.lgs. n. 81 del 2008, onde
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ribadirne la perdurante vigenza anche a seguito dell’abrogazione del già citato
d.P.R. n. 547 del 1955.
Sussiste, quindi, come già chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 16313 del
25/02/2009, De Pra, Rv. 243470), continuità normativa tra la fattispecie
criminosa abrogata e quella inserita nel vigente decreto n. 139 atteso che per
entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene

o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiari o
esplodenti. Pertanto, in applicazione di tale assetto normativo, correttamente è
stata affermata la configurabilità del reato de quo in relazione alla tipologia
dell’impianto utilizzato nella specie né può invocarsi, come vorrebbe il ricorrente,
una pretesa violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto
per il quale è intervenuta condanna.
Ciò posto, va tuttavia preso atto, a fronte della fondatezza del primo motivo di
ricorso, della ormai decorsa prescrizione, in data 27/02/2013, del reato,
consumato infatti il 27/02/2008, con conseguente annullamento senza rinvio
della sentenza anche con riguardo a tale seconda fattispecie.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui agli artt.5 del
d.l. n. 82 del 1993 e 16 del d.l. n. 745 del 1970, perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato nonché in ordine al reato di cui agli artt. 36. 37 e
389 del d.P.R. n. 547 del 1955 perché estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013

DEPOSITATA IN CP’10ELLERIA

sufficiente per l’assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell’azienda

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