Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5458 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5458 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Ramacci Vincenzo, n. a Albano Laziale il 10/02/1962 ;

avverso la sentenza del Tribunale di Latina in data 07/11/2004 ;
visti g li atti, il provvedimento denunziato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal consi g liere Gastone Andreazza ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
g enerale A. Policastro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione ;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia l’Avv. Dell’Anno, che ha chiesto
l’acco g limento del ricorso e l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione ;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 08/11/2004 il Tribunale di Latina ha condannato Ramacci
Vincenzo per il reato di cui a g li artt.54 e 1161 cod. nav. per avere omesso di
rimuovere le strutture al termine della sta g ione balneare e per avere realizzato
opere non autorizzate.

Data Udienza: 28/11/2013

2.

Ha proposto ricorso l’imputato. Dopo avere premesso di avere potuto

impugnare la sentenza a seguito della accertata non esecutività della sentenza,
lamenta che, deceduto il proprio difensore Avv. Schininà in data 14/1/2004, il
Tribunale ha proceduto, in luogo di un unico stabile difensore, alla nomina di
difensori di ufficio “occasionali” avvicendatisi udienza dopo udienza che mai
hanno potuto approfondire le tematiche sottese all’imputazione, con conseguente

impugnata.
Sotto un secondo profilo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla
identificazione della persona del responsabile dei fatti indicati in imputazione,
rilevando che nessuno dei tre testimoni esaminati è stato in grado di riportare
elementi in merito alla riconducibilità dei fatti alla persona del ricorrente. Né
sarebbe idonea l’affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe risultato
documentalmente che l’imputato era autorizzato a gestire in loco nel periodo
estivo uno stabilimento balneare con la prescrizione che, al termine della
stagione, le strutture dovevano essere rimosse, essendo in realtà emerso dalle
dichiarazioni del teste Borrelli unicamente che la titolarità della concessione
demaniale marittima per l’occupazione di superficie da destinare a stabilimento
balneare era della società Ester 90 S.r.l. di cui il ricorrente non era, all’epoca dei
fatti, legale rappresentante.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, risulta infatti dagli atti, contrariamente a quanto
sostenuto in ricorso, che, assente il difensore di fiducia, il Tribunale di Latina ha
proceduto per tutto l’arco di tempo in cui ha avuto svolgimento l’istruzione
dibattimentale e sino alla conclusione del giudizio di primo grado, alla nomina,
nelle udienze del 19/03/2004, 04/06/2004, 19/07/2004 e 08/11/2004, di uno
stesso difensore di ufficio nella persona dell’Avv. Romolo Mecozzi; sicché, anche
a voler prescindere dal fatto che l’imputato risultava comunque assistito da un
difensore di fiducia di cui nessuno ebbe mai a fare presente l’intervenuto
decesso, secondo il ricorrente verificatosi nelle more, nessuna violazione del
principio di immutabilità del difensore di ufficio può seriamente invocarsi nella
specie.

4. Il secondo motivo è inammissibile : a fronte della motivazione della sentenza
impugnata secondo cui è documentalmente risultato che l’imputato era stato
2

lesione dei diritti difensivi e nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. della sentenza

autorizzato a gestire in loco lo stabilimento balneare in oggetto con la specifica
prescrizione che, al termine della stagione, le strutture dovevano essere rimosse,
il ricorrente si è limitato a contrapporre, tra l’altro in termini puramente fattuali e
insuscettibili di considerazione nella presente sede di legittimità, una diversa
conclusione più adeguatamente, secondo la sua prospettiva, desumibile dal
contenuto di dichiarazioni di testimoni assunti in giudizio; così facendo, tuttavia,

impugnato, lo stesso ha sollecitato, né più né meno, una diversa valutazione del
compendio probatorio in tal modo invocando un compito chiaramente eccedente i
limiti cognitivi e decisionali propri di questa Corte (cfr., tra le tante, nel senso
che, anche a seguito della modifica dell’art. 606 lett. e) c.p.p. introdotta dalla I.
n. 46 del 2006 il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità sì che
continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal
ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali,
Sez.2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893).

5. Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile. L’inammissibilità
del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa
l’estinzione del reato per prescrizione, maturate successivamente alla pronuncia
della sentenza impugnata, essendo, come già enunciato da questa Corte a
Sezioni Unite, detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di
impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca). Ne segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e, non essendovi ragione
di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, quella al versamento della
somma, determinata in euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013

Il Coigliep est.

1.000,00 in favore della Cassa

al di là del formale riferimento ad un vizio motivazionale del provvedimento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA