Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5455 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5455 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Nincheri Carlo Paolo, n. a Prato il 20/12/1934;
Xiuqin Chen, n. a Zhejiang (Cina) il 06/01/1976;

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Firenze in data 24/05/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/05/2012 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la
sentenza del tribunale di Prato di condanna di Nincheri Paolo e Chen Xiugin per
i reati di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a) e 93 e 95
dello stesso d.P.R. (capo b) in relazione ad intervento di ristrutturazione edilizia
in assenza di permesso di costruire.

2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.

Data Udienza: 28/11/2013

Nincheri Paolo ha, con un unico motivo, lamentato la nullità della sentenza
impugnata per violazione del diritto di difesa in riferimento all’ordinanza emessa
dalla Corte d’Appello con cui veniva rigettata l’istanza di rinvio per legittimo
impedimento del difensore impegnato in altro incombente professionale. Osserva
in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, l’istanza di
rinvio, corredata da idonea documentazione, era stata depositata il 18 maggio

era assolutamente tempestiva non potendo essere depositata prima in quanto
solo in data 15 maggio 2012 il difensore aveva ricevuto la notifica della
fissazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze dell’udienza per la
discussione di istanza di affidamento in prova; inoltre, pur essendo l’avviso di
fissazione in questione successivo alla comunicazione del rinvio avvenuto alla
precedente udienza del 3 maggio 2012, era tuttavia indubitabile la preminenza
del secondo impegno processuale rispetto al primo, trattandosi di discussione
relativa a procedimento afferente a persona in stato di detenzione; inoltre
l’istanza aveva rappresentato la sussistenza di ben tre concomitanti impegni
processuali tutti avanti il Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Quanto all’ulteriore
argomentazione della Corte secondo cui il difensore non aveva indicato alcuna
ragione per cui non aveva nominato un sostituto, nell’istanza si evidenziava
l’impossibilità di tale nomina in ragione della peculiarità degli impegni processuali
concomitanti nonché del procedimento in oggetto, relativo alla discussione in
sede di appello avverso condanna inflitta in primo grado. In terzo luogo doveva
considerarsi giuridicamente errata l’ulteriore argomentazione a base del rigetto
dell’istanza, ovvero l’imminenza della prescrizione, stabilendo espressamente
l’art. 159 c.p. la sospensione della prescrizione stessa in caso di impedimento.
Lamenta, richiamando arresti di legittimità, inoltre, che il giudice d’appello non
ha effettuato alcuna valutazione comparativa dei diversi impegni rappresentati al
fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione.

3. Chen Xiugin ha, con un primo motivo, lamentato la violazione dell’art. 44 del
d.p.r. n. 380 del 2001 in punto di qualificazione dei lavori eseguiti sull’immobile,
non trovando riscontro nelle carte processuali (in particolare nella deposizione
della testimone Santi e nelle fotografie acquisite) l’argomentazione in ordine
all’intento di trasformare il capannone in più laboratori, ciascuno dotato anche di
locali a stretto uso abitativo, essendo invece emerso un mero frazionamento di
un capannone con pareti in cartongesso. Né sarebbe corretto desumere elementi
da accertamenti fatti in altro processo penale a carico di diverse persone, ovvero
dei singoli locatari dei laboratori industriali, essendosi il contraddittorio svolto
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2012, ovvero sei giorni prima della celebrazione del processo d’appello e dunque

unicamente su quanto accertato il 12 giugno 2007. In sostanza, evidenzia come
siano state eseguite mere opere interne che in quanto tali non rientrano nel
concetto di ristrutturazione edilizia.
Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione con riguardo in particolare alla qualità di committente dei lavori
attribuita all’imputata, essendo emerso esclusivamente come la stessa fosse
titolare del contratto di affitto stipulato con Nincheri il 12 giugno 2007 e non

lavori. Sul posto era stata individuata un’unica società, ovvero la Edel 92, la
quale stava svolgendo lavori per conto di Nincheri, eseguiti peraltro
anteriormente alla data del 12 giugno 2007 (anteriore di un giorno
all’accertamento eseguito) nella quale venne stipulato il contratto di locazione.
Con un terzo motivo lamenta l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla
fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.p.r. n. 380 del 2001, non essendo stato
argomentato alcunché in ordine alla classificazione della zona ove sono
intervenuti i lavori come sismica e all’omesso preavviso scritto al competente
ufficio regionale.
Con un ultimo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 157 c.p.
giacché alla data dell’accertamento i lavori erano stati già eseguiti come riferito
dalla teste Santi con conseguente prescrizione già alla data della pronuncia della
sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso di Nincheri Carlo Paolo, con cui egli si duole dell’intervenuto diniego
di rinvio del giudizio di appello richiesto sul presupposto di un legittimo
impedimento del Difensore di fiducia, è manifestamente infondato.
Risulta dagli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della natura
processuale del vizio dedotto, che il Difensore di fiducia ha avuto cognizione, di
due delle udienze avanti al Tribunale di Sorveglianza, rappresentanti il
contestuale impegno professionale, in data 24/02/2012 e, di una terza udienza
(quella in particolare fissata per la trattazione del procedimento riguardante il
detenuto Infurna Marcantonio), in data 15/05/2012. Ne consegue che
correttamente il provvedimento impugnato ha ritenuto tardivamente
rappresentati i concomitanti impegni, portati all’attenzione della Corte solo in
data 18/05/2012 posto che, seppure debba ritenersi irrilevante il mero criterio
cronologico della conoscenza prioritaria dell’impegno ritenuto prevalente,

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essendo stata evidenziata alcuna prova dimostrativa della commissione dei

costituisce invece necessario presupposto della sussistenza di un legittimo
impedimento la tempestiva comunicazione dello stesso ex art. 420 ter, comma
5, c.p.p..
Ove ciò non bastasse, anche l’ulteriore ragione esposta nel provvedimento di
diniego impugnato appare in linea con l’interpretazione che questa Corte ha
pressoché costantemente dato, anche nella composizione a Sezioni Unite, dei

contestuale impegno professionale, spettando in particolare al giudice il compito
di effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni anche in ragione
della particolare natura dell’attività cui occorre presenziare e della mancanza o
assenza di un codifensore nonché dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto a
norma dell’art. 102 c.p.p. sia nel procedimento cui si voglia presenziare sia in
quello per il quale, invece, si faccia valere l’impedimento (cfr., da ultimo, Sez.3,
n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294; Sez. U., n. 29529 del
25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109). Nella specie, infatti,
correttamente la Corte ha ritenuto non indicata dal Difensore nella istanza di
rinvio depositata il 18/05/2012 alcuna ragione che impedisse la nomina del
sostituto, certo non individuabile nella non meglio indicata, nell’istanza stessa,
“peculiarità” delle udienze avanti al Tribunale di Sorveglianza.

5. Anche il ricorso di Xiuqin Chen è manifestamente infondato.
Quanto alla doglianza inerente l’avvenuta realizzazione di null’altro che di opere
interne, la Corte territoriale ha in realtà posto in rilievo l’intervenuta
realizzazione, sin dal primo sopralluogo presso l’unità immobiliare in questione,
di lavori volti suddividere la stessa in tre distinte unità, a loro volta suddivise in
sette locali, ciascuno dotato di servizio igienico oltre ad una cucina, destinati in
parte ad abitazione ed in parte a laboratori; di qui la corretta deduzione in ordine
alla sussistenza di un intervento di ristrutturazione edilizia, comportante un
parziale mutamento di destinazione d’uso da produttiva residenziale, in assenza
del necessario permesso di costruire ovvero, in alternativa, della cosiddetta
“super D.i.a”; va infatti ricordato che le cosiddette “opere interne”, non più
previste nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come categoria autonoma di intervento
edilizio sugli edifici esistenti, rientrano negli interventi di
ristrutturazione edilizia quando comportino aumento di unità immobiliari o
modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero, come nella specie,
mutamento di destinazione d’uso (da ultimo, Sez. 3, n. 47438 del 24/11/2011,
Truppi, Rv. 251637; Sez. 3, n. 27713 del 20/05/2010, P.M. in proc. Olivieri ed
altro, Rv. 247919).
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criteri cui rapportare la legittimità dell’impedimento rappresentato da un

Anche con riguardo al secondo motivo, volto a contestare la qualità di
committente dei lavori, la sentenza ha evidenziato, in termini fattuali
logicamente esposti e come tali non suscettibili di sindacato in questa sede di
legittimità, la qualificante veste dell’imputata di conduttrice del capannone
nonché la ulteriore sintomatica circostanza della sublocazione dei laboratori a
diverse ditte cinesi. La doglianza è, dunque, manifestamente infondata.

inerente la violazione della disciplina antisismica, riguardante la omessa
motivazione in ordine alla classificazione della zona come sismica : lungi dal
contestare il dato della classificazione normativa, da cui necessariamente e
unicamente può discendere la individuazione della zona come sismica (nella
specie l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 che
ha classificato la zona in questione come “sismica 3 S” con successivo
aggiornamento ad opera della delibera n. 431 del 19/06/2006 della Giunta
Regionale Toscana), la ricorrente ha censurato la mancanza di dichiarazioni al
riguardo della teste Santi, non rilevante sul punto.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di osservare che la individuazione dei
comuni e delle zone sottoposti alla legislazione antisismica avviene con norme
poste da fonti normative secondarie di diritto oggettivo, sicché spetta al giudice il
compito di conoscere ed applicare d’ufficio le dette norme, in base al principio
fondamentale secondo cui iura novit curia (Sez. 3, n. 13979 del 20/03/2012,
Trapanese, non massimata; Sez. 3, n. 38922 del 27/09/2005, Garofalo, non
massimata).
Anche la doglianza circa l’omessa motivazione in ordine alla mancata
presentazione del preavviso scritto al competente Ufficio regionale per la tutela
del territorio è manifestamente infondata posto che la mera confutazione della
considerazione del Tribunale secondo cui detto preavviso era stato, come
desumibile dagli atti (in particolare dalle dichiarazioni della teste Santi), omesso,
non poneva in capo alla Corte territoriale uno specifico obbligo di risposta (cfr.,
da ultimo, Sez. 6. n. 2702 del 11/12/2012, Tannoia e altro, Rv.256314).
Infine, quanto all’eccepita prescrizione dei reati già al momento della sentenza
impugnata, va osservato che, fronte dell’affermazione dei giudici d’appello
secondo cui, in consonanza con la data riportata in imputazione, i lavori erano,
alla data di sopralluogo del 12/06/2007, ancora in corso, il ricorrente si è limitato
ad invocare, in senso contrario, la già intervenuta esecuzione facendola
discendere dal fatto che si era in procinto di procedere a locare i locali ottenuti
dai lavori stessi, senza tuttavia essere in grado di collocarla in particolare in una
data anteriore a quella del 24/05/2007, ovverossia in una data di cinque anni
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Parimenti inammissibile è, poi, la censura, riferita al reato di cui al capo b),

anteriore rispetto alla data di pronuncia della sentenza di appello. Secondo il
costante indirizzo di questa Corte, grava infatti sull’imputato che voglia giovarsi
di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso
dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella
risultante dagli atti (Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv. 243765).

motivi originari in conseguenza della sua manifesta infondatezza preclude il
rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l’estinzione del reato per
prescrizione, maturate successivamente alla pronuncia della sentenza
impugnata, essendo, come già enunciato da questa Corte a Sezioni Unite, detto
ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per
tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca). Ne segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragione di
ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, quella al versamento della
somma, determinata in euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i; ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013

Il Co

glier est.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. L’inammissibilità del ricorso per

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