Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5452 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5452 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
ANTONUCCI Domenico, nato a Francavilla al Mare il 28/12/1960
avverso la sentenza del 7/11/2012 della Corte di appello di L’Aquila che, in
parziale riforma della sentenza del 19/11/2009, del Tribunale di Chieti, sez. dist.
di Ortona, ha assolto l’imputato dai fatti contestati al capo B), limitatamente
all’ipotesi di danneggiamento dell’autobus marca Iveco, ed escluso la circostanza
aggravante riferita al danneggiamento dell’autobus Fiat Domino, rideterminando
in un anno e nove mesi di reclusione la pena per i restanti reati; fatti commessi il
28/8/2005.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio per
intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. Antonucci è stato condannato in primo grado alla pena di due anni
di reclusione per il reato continuato ex artt.81 cod. pen., 110 cod. pen. e 6-bis
della legge 13 dicembre 1989, n.401 (capo A), 110 e 635, comma 2. N.3, in
relazione all’art.625, comma 1, n.7, cod. pen. (capo B) per avere, nei pressi

Data Udienza: 28/11/2013

dello stadio ove si doveva svolgere l’incontro tra le squadre del Francavilla e de
L’Aquila, lanciato oggetti contro l’autobus Fiat Domino che trasportava i tifosi
della squadra ospite e danneggiato tale mezzo nonché altro autobus, marca
Iveco; con recidiva reiterata e infraquinquennale. Il Tribunale ha, altresì,
disposto ex art.6, comma 7, della legge citata la misura del divieto di accesso ai
luoghi ove si svolgono manifestazione sportive per la durata di tre anni.
2.

La Corte di appello de. L’Aquila, sull’appello dell’imputato,in parziale

riforma della sentenza del Tribunale ha assolto l’imputato dai fatti contestati al

ed esclusq„la circostanza aggravante riferita al danneggiamento dell’autobus Fiat
W
Domino, ridetermina0o in un anno e nove mesi di reclusione la pena per i
restanti reati. La Corte di appello, ritenuto provato che il sig. Antonucci prese
parte attiva solo alla prima parte delle aggressioni, e cioè fino a quando fu a sua
volta colpito e dovette darsi medicare, ha escluso la sua responsabilità per le
condotte che portarono al danneggiamento del secondo automezzo; ha, quindi,
escluso che l’appellante possa beneficiare delle circostanze attenuanti ex art.114
e 62-bis cod. pen.
3.

Avverso tale decisione il sig. Antonucci propone ricorso in sintesi

lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. art.192 cod.
pen. con riguardo alla valutazione delle prove, con particolare riguardo alle
dichiarazioni del teste Antonucci;

b.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riferimento
all’art.114 cod. pen.;

c.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. dell’art.99 cod.
pen., posto che l’ultima condanna riportata dal ricorrente risale all’anno 2000
e non è stata emessa nei cinque anni dai fatti oggetto del presente
procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene manifesta l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso e
considera che debbano trovare qui applicazione i principi interpretativi in tema
di limiti del giudizio di legittimità e di definizione dei concetti di contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione, nonché in tema di travisamento del fatto
che sono contenuti nelle sentenze delle Sez.Un., n.2120, del 23 novembre 199523 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074.
In tale prospettiva di ordine generale va, dunque, seguita la costante
affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è “preclusa al giudice di

2

capo B), limitatamente all’ipotesi di danneggiamento dell’autobus marca Iveco,

legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti” (fra tutte: Sez.6, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006,
Bosco, rv 234148).
2. Non vi è dubbio, infatti, che i giudici di appello ebbero ad esaminare
puntualmente le questioni in fatto proposte coi motivi d’impugnazione; né la
Corte dubita che la motivazione con cui si pervenne al rigetto die motivi di
appello sia chiara, argomentata e priva di profili di illogicità. Con la conseguenza

materiale probatorio.
3. Merita, invece, accoglimento il terzo motivo. L’acquisizione del certificato
penale del sig. Antonucci, aggiornato al mese di ottobre 2012, e dunque
disponibile per la verifica dei giudici di appello, permette di rilevare che egli ha
riportato una prima condanna nell’anno 1985 per detenzione di armi e una
seconda condanna nell’anno 1992 per violazioni in materia di armi e
stupefacenti; una terza sentenza è stata emessa a suo carico nell’anno 2000
/divenuta definitiva il giorno 8/4/2000) con applicazione della pena di undici
mesi di reclusione per reato di rapina ex art.628 cod. pen., reato commesso nel
mese di marzo 2000. Dal momento che l’ultima sentenza è divenuta definitiva
nel mese di aprile 2000 e il reato per cui si procede in questa sede è stato
commesso nel mese di agosto 2005, deve convenirsi col ricorrente che non si
ravvisano gli estremi per l’applicazione della recidiva infraquinquennale.
4. Una volta accertata la fondatezza parziale del ricorso, la Corte rileva che
in assenza di periodi di sospensione rilevanti il termine di prescrizione del reato è
maturato in data 28/2/2013 e il reato stesso deve essere dichiarato estinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione.
Così deciso il 28/11/2013

che alla Corte di legittimità è preclusa la possibilità di nuovamente valutare il

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