Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 545 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 545 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
RUSSO GIUSEPPE IVAN N. IL 19/11/1990
MALARA DEMETRIO N. IL 21/06/1991
avverso la sentenza n. 1362/2012 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 29/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

.——–Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/10/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Carmine Stabile, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

di rito abbreviato, condannava Russo Giuseppe e Malara Demetrio alla pena di
giustizia per il delitto di furto tentato in abitazione, aggravato dall’uso della
violenza sulle cose, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
e dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore generale di
Reggio Calabria, deducendo unicamente la violazione ed erronea applicazione
dell’articolo 62, n. 4, cod. pen., per aver riconosciuto l’attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuità ritenendo che “il segmento di condotta posto in
essere ha comunque prodotto un danno economico di scarsa significatività”, in
considerazione del fatto che gli imputati hanno danneggiato l’infisso del balcone
e la relativa tapparella; il ricorrente evidenzia in proposito che il criterio indicato
dalla Suprema Corte non attiene al danno concretamente prodotto, ma a quello
che in base ad un giudizio ipotetico si sarebbe realizzato, se il reato fosse stato
riportato al compimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Per giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, nei reati contro il
patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é
applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza,
dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato
fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa
sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni
Sanfilippo, Rv. 255528).
2.1 Questa Sezione (Sez. 5, n. 35827 del 04/06/2010, Borgia, Rv. 248500) ha
poi precisato che l’applicazione di detta attenuante al tentativo presuppone che il
giudice, avuto riguardo alle concrete modalità dell’azione e a tutte le circostanze

2

1. Con la sentenza del 29 giugno 2012 del Tribunale di Reggio Calabria, all’esito

di fatto desumibili dalle risultanze processuali, accerti che il reato, qualora fosse
stato consumato, avrebbe cagionato alla vittima un danno di speciale tenuità; ciò
richiede, evidentemente, che l’apprezzamento del giudice si appunti su un bene
di valore particolarmente tenue, il quale sia specificamente individuato quale
unico oggetto del tentato furto: il che non è dato nel caso di specie, poiché,

criterio diverso, rappresentato dal danno cagionato in concreto dagli atti in
concreto portati a compimento, sicché l’attenuante non può essere applicata in
concreto.
3. In conclusione la sentenza va annullata con rinvio e gli atti devono essere
trasmessi al Tribunale di Reggio Calabria, per nuova valutazione limitata al
trattamento sanzionatorio, che tenga conto dei principi affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell’attenuante
di cui all’art. 62 n. 4 c.p., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio
Calabria.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013
Il consigliere estensore

come rilevato dal Procuratore Generale, il giudice di merito si è attenuto ad un

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