Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5447 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5447 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONIFAZI ROBERTO N. IL 19/05/1970
avverso la sentenza n. 2185/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
\-/-‘(2-1° ‘—
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

q.

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 26 marzo 2012 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno pronunciata nei confronti di BONIFAZI Roberto
(soggetto imputato dei reati di violazione delle leggi urbanistiche e paesaggistiche per
interventi edilizi eseguiti nella sua proprietà), dichiarava lo stesso BONIFAZI colpevole dei reati
ascrittigli limitatamente alla realizzazione dell’allargamento di un tratto di strada preesistente

rideterminando la pena in mesi cinque di reclusione ed C 31.000,00 di ammenda.
1.2 Propone ricorso avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore,
articolando distinti motivi che possono sintetizzarsi nei termini che seguono. Con un primo
motivo viene denunciata violazione di legge per inosservanza del codice penale (artt. 17 cod.
pen. in relazione agli artt. 18 e 39 stesso codice) rilevandosi che la condanna riportata dal
BONIFAZI prevede una pena detentiva della reclusione nonostante la natura contravvenzionale
dei reati contestatigli. Con un secondo motivo, si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato la responsabilità
dell’imputato per la realizzazione di un terzo segmento della stradella consistente in un
ampliamento della carreggiata, confondendo tale tratto di strada con altro per il quale
l’imputato – sulla base delle raccolte prove testimoniali – era stato assolto, per tale ragione la
Corte territoriale è sostanzialmente incorsa in un travisamento della prova oltre che in un
palese errore di interpretazione del capo di imputazione in modo del tutto illogico. Con un terzo
motivo lamenta la difesa violazione della legge processuale per manifesta illogicità in ordine al
diniego di rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale tendente all’esame di un teste e
all’espletamento della conseguenziale perizia tecnica. Con un quarto motivo la difesa lamenta
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermata
responsabilità del BONIFAZI relativamente alla imputazione di cui all’art. 734 cod. pen. Con un
ultimo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, la difesa lamenta l’inosservanza di legge
(art. 135 cod. pen. in relazione agli artt. 81 cpv. e 734 stesso codice) lamentando, in
particolare il criterio di ragguaglio seguito dal giudice tra la pena detentiva e quella pecuniaria
con riferimento ad uno dei reati satelliti (quello di cui all’art. 734 cod. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte come il primo motivo, riguardante la violazione dell’art. 17 cod. pen.,
possa essere emendato con la procedura di correzione dell’errore materiale, così come
richiesto dal P.G. di udienza, decisione comunque superflua alla luce delle ulteriori
considerazioni che seguono.
2. A prescindere da tale rilievo, non decisivo ai fini della verifica della denunciata nullità
della sentenza, appare infatti assorbente il secondo motivo attinente al percorso motivazionale
1

da mt. 3 a mt. 4,50, assolvendolo dalle residue imputazioni per insussistenza del fatto e

seguito dalla Corte nell’affermare la responsabilità del BONIFAZI per una parte della condotta
contestatagli. Come ricordato dal ricorrente, a costui, in relazione ad una indagine condotta da
personale del Corpo Forestale che aveva rilevato, in occasione di un sopraluogo, violazione
delle leggi paesaggistiche con alterazione dello stato dei luoghi per la constatata apertura,
previo sbancamento ed operazioni di riporto terra, di un tratto di strada all’interno di area
boschiva in località “Amandola” sita nel parco nazionale dei Monti Sibillini, erano state
contestate le violazioni alle norme urbanistiche e paesaggistiche meglio riportate nei capi A),

in realtà assentite dal Comune di Amandola e che l’area interessata riguardava una stradella
preesistente che era stata allargata in una parte per consentire l’accesso alla particella 158 (di
proprietà del BONIFAZI e sulla quale insisteva un fabbricato da delocalizzare).
3. Tanto detto in punto di fatto, lamenta la difesa che la Corte distrettuale avrebbe
ritenuto il BONIFAZI colpevole dei reati ascrittigli limitatamente all’allargamento dai
preesistenti mt. 3 a mt. 4,50 di un tratto di strada (già esistente), prosciogliendolo per le
opere realizzate negli altri tratti di strada in quanto conformi alle autorizzazioni e prescrizioni
imposte dalle rispettive Autorità amministrative. Nel fare ciò, però la Corte non è stata chiara
nel precisare quale dei tratti di strada (idealmente distinguibili in tre distinte porzioni) fosse
quello effettivamente oggetto di abusi, travisando, peraltro, i contenuti della testimonianza
resa dal teste PIERGIOVANNI il quale aveva chiaramente indicato i tre segmenti della strada,
confondendo i tratti di strada per i quali le opere eseguite dovevano considerarsi lecite con il
tratto di strada oggetto di interventi ritenuti illeciti, là dove afferma a pag. 11 della sentenza
impugnata che il BONIFAZI aveva eseguito rilevanti ed indebite modifiche di un consistente
tratto con sbancamenti e riporto terra, per il quale, invece, era intervenuta assoluzione. Non
solo, ma dalla sentenza emerge – contrariamente alle risultanze istruttorie come ivi riportate che le opere per le quali è intervenuta la condanna non ricadevano all’interno della zona C del
parco montano, così come non è vero che le scarpate ed il riporto di terreno fossero opera del
BONIFAZI in quanto escluse dal capo di imputazione (che parla di tali interventi solo con
riferimento all’ultimo tratto di strada prossimo all’abitazione) e come confermato dallo stesso
teste PIERGIOVANNI.
3.1 Appare quindi evidente, dal testo della sentenza impugnata, sia la manifesta illogicità
della motivazione, ma soprattutto la sua contraddittorietà (laddove afferma la colpevolezza per
un tratto di strada per il quale è stata invece pronunciata assoluzione) sia il travisamento della
prova.
3.2 Tali vizi rendono quindi nulla la sentenza impugnata per la quale si imporrebbe un
annullamento con rinvio per nuova motivazione sul punto. Ma tale rinvio, stante la maturata
prescrizione rispetto alla data di commissione dei fatti risalenti al novembre 2007, senza che
siano intervenuti medio tempore sospensioni del suo corso, appare del tutto superfluo,

2

B), C) e D) della imputazione. Premette il ricorrente che le opere edilizie intraprese erano state

dovendosi invece pronunciare l’annullamento della sentenza senza rinvio per estinzione dei
reati per intervenuta prescrizione, maturata comunque dopo la sentenza di appello.
3.3 Vale, sul punto, il principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte secondo il quale
nella ipotesi di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di
appello è solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 c.p.p, non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Cass

18641). L’accoglimento del secondo motivo ha carattere assorbente rispetto agli altri (ivi
compreso il primo).
4. La sentenza impugnata – alla stregua delle considerazioni che precedono – va annullata
senza rinvio per essere i residui reati estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati residui estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2013

SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 2″ 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4″ 20.1.2004 n.

IL C1-5/ ujelée a.- 5

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