Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5446 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5446 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONIOLI ALFREDO N. IL 09/11/1938
avverso la sentenza n. 607/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
06/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
(DD

A

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 6 settembre 2012 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la
sentenza del Tribunale di detta città del 22 maggio 2012 emessa nei riguardi di ANTONIOLI
Alfredo (soggetto imputato del reato di cui all’art. 256 comma 1° del D. L.vo 152/06 – fatto
accertato il 29 giugno 2006) con la quale lo stesso era stato dichiarato colpevole del detto
reato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia

manifestamente illogica, avendo il Tribunale affermato la colpevolezza dell’ANTONIOLI quale
rappresentante legale di una società (la A.H. Antonioli Hotels & Residence s.r.I.) del tutto
estranea al fatto ascrivibile, invece, alla società A.H. Antonioli Hotels s.r.l. di cui l’ANTONIOLI
non era mai stato amministratore o rappresentante legale. Secondo il ricorrente il Tribunale
avrebbe poi travisato le prove documentali e testimoniali, affermando la partecipazione di fatto
dell’ANTONIOLI alla attività di smaltimento dei rifiuti, in quanto comunque residente nei luoghi
alla data di accertamento del fatto (29 giugno 2007), nonostante la certificazione anagrafica
prodotta dimostrasse il trasferimento della residenza in altra località sin da due mesi
antecedenti al sopraluogo della P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. A) Sotto un primo profilo,
esso costituisce riproposizione integrale di quanto dedotto con l’atto di appello in merito alla
presunta estraneità dell’ANTONIOLI ai fatti contestati e, pertanto, risulta sovrapponibile
rispetto agli argomenti passati in rassegna dal giudice di merito e disattesi con motivazione
articolata che si sottrae a qualsivoglia vizio di natura logica. Infatti, come più volte precisato
dalla giurisprudenza di questa Corte con orientamento uniforme, “È inammissibile il ricorso per
Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in termini
Cass. Sez. 4, sent. del 29.3.2000 n. 5191; Cass. Sez. 1^ n. del 30.9.2004 n. 39598; Cass.
Sez. 2^ 15.5.2008 n. 19951; Cass. Sez. 6^ 23.6.2011 n. 27068).
3.2 B) Sotto altro profilo, il motivo è, comunque, palesemente infondato alla luce della
esaustiva, ampia e corretta motivazione resa dalla Corte distrettuale circa la effettiva
partecipazione dell’ANTONIOLI alla attività di smaltimento dei rifiuti avendo avuto il giudice di
merito cura di evidenziare come accanto a rifiuti di antica data riferibili a precedenti gestioni

deducendo, con unico motivo, violazione di legge per motivazione contraddittoria e

societarie, vi erano rifiuti di recentissima collocazione come indicato dai testi escussi che
avevano effettuato il sopralluogo il 29 giugno 2007. Correttamente la Corte cagliaritana ha
individuato ANTONIOLI Alfredo responsabile della illecita attività di smaltimento dei rifiuti non
solo perché reperito immediatamente dalla sorella che lo aveva indicato alla P.G. come
responsabile e legale rappresentante della società alberghiera che gestiva l’area sulla quale
erano stati riversati rifiuti alla rinfusa anche in epoca recentissima, ma perchè era stato lo
stesso ANTONIOLI (come evidenziato nella sentenza impugnata) a proporre alla P.G. la

Corte isolana decisiva in quanto solo il ruolo societario espletato dall’ANTONIOLI lo avrebbe
potuto legittimare a tanto.
3.3 Ne deriva la totale infondatezza della tesi difensiva che intendeva escludere la
responsabilità dell’ANTONIOLI in quanto soggetto non esercente alcuna veste giuridica nella
società alberghiera titolare dell’area interessata. Così come si profila manifestamente infondata
in punto di diritto la tesi enunciata nel ricorso secondo la quale la responsabilità del soggetto
avente la disponibilità dell’area sede dei rifiuti va individuata solo laddove possa configurarsi
una attività di compartecipazione con gli autori materiali dello smaltimento illecito. Invero il
giudice distrettuale ha ricordato come nella ipotesi di condotte attribuibili a soggetti titolari di
enti ed imprese, il reato in parola (abbandono incontrollato di rifiuti) è ascrivibile anche a titolo
di omessa vigilanza sull’operato di terzi dipendenti o anche estranei (Sez. 3^ 25.5.2011 n.
23971 Graniero, Rv. 250485; conforme Sez 3^ 27.10.2011 n. 45974, Spagnuolo, Rv.
251340).
4. Vero è che, medio tempore, è maturata la prescrizione, successivamente alla sentenza
del Tribunale: ma la manifesta infondatezza del ricorso, in coerenza con i principi più volte
espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, osta alla declaratoria di estinzione del reato
(Cass SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 2^ 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4^ 20.1.2004
n. 18641).
5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2013
Il Consigliere estensore

Presidente

soluzione di una immediata bonifica del sito: tale circostanza è stata, a ragione, ritenuta dalla

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