Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5445 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5445 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRANTINO GIUSEPPE N. IL 10/11/1981
avverso la sentenza n. 143/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 21 gennaio 2013 la Corte di appello di
om A
ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 21
dicembre 2010, con la quale Trantino Giuseppe era stato condannato alla pena
di tre mesi di arresto per il reato previsto dall’art. 2 della legge n. 1423 del

all’interno del centro commerciale sito nella stazione Termini, il 20 settembre
2008.

2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato personalmente, il quale, con unico motivo, denuncia la nullità della
sentenza per vizio della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 129 e
546, lett. e), cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la genericità dell’unico motivo proposto, che
si limita al mero richiamo dell’art. 129 cod. proc. pen., di cui assume la
violazione, senza svolgere alcuna specifica critica delle argomentazioni della
sentenza impugnata, la quale, con motivazione esaustiva ed esente da vizi
logici e giuridici, ha invece spiegato le ragioni della condanna, essendo stato il
Trantino sorpreso all’interno del centro commerciale della stazione Termini,
dove non aveva alcuna ragione di recarsi se fosse stato solo di transito, in
treno, nella capitale.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 610, comma 1, cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen., segue, ex art. 616 dello stesso codice, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
mille.

1956 per aver violato il divieto di fare rientro a Roma, dove veniva sorpreso

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

ORDINANZA N )5116 i tpt
P. Q. M.

l

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

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