Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5442 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5442 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANZE’ ROBERTO N. IL 17/04/1976
avverso l’ordinanza n. 33/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 28 febbraio 2013 il Tribunale di Brescia, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da
Franzé Roberto, volta all’applicazione della disciplina della continuazione tra
i reati, separatamente giudicati, di calunnia e induzione a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, commessi in Brescia, il
28/03/2006; detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti,

commesso in Lumezzane, 1’8/06/2007; porto illegale di armi, detenzione di
armi clandestine, furto e danneggiamento, commessi dal 28/03/2006 al
10/06/2007, in Sarezzo.
Ad avviso del Tribunale i suddetti fatti, eterogenei tra loro, commessi in
un apprezzabile lasso di tempo e in luoghi differenti e distanti, non erano
espressione di un’unica rappresentazione e deliberazione criminosa, coeva
alla prima violazione, ma rivelavano una scelta di vita deviante ovvero un
generico programma di attività criminali che non aveva niente a che vedere
con l’unico disegno criminoso previsto dall’art. 81, primo capoverso, cod.

pen.
Ha aggiunto il Tribunale l’irrilevanza ai fini del riconoscimento della
continuazione dell’allegata condizione di tossicodipendenza, non avendo il
Franzè dimostrato che essa sussistesse già all’epoca della commissione dei
predetti reati: dalla documentazione allegata alla domanda emergeva,
infatti, che l’istante era stato preso in carico dal pubblico servizio
specialistico di Rezzato il

10 giugno 2012 e, comunque, non vi erano

elementi per ritenere che la tossicodipendenza avesse concorso a
determinare il movente dei reati commessi.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Franzè tramite
il difensore, il quale ne deduce la nullità per erronea applicazione della
legge penale, inosservanza delle norme processuali, vizio della motivazione
e travisamento delle prove: i reati non sarebbero stati commessi in un
lungo lasso di tempo, giacché due di essi risalgono all’8 e al 10 giugno dello
stesso anno 2007; le violazioni non sarebbero state commesse in luoghi
distanti tra loro, per la vicinanza dei comuni di Brescia, Lumezzane e
Serazzo, ubicati a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro; lo stato di
tossicodipendenza da cocaina sarebbe risalente al 2002 e avrebbe
determinato la commissione dei vari reati, come affermato nella diversa
ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino in data 30 gennaio 2013,
declaratoria di inammissibilità delle misure alternative richieste dal Franzè,

v

prodotta dal difensore nel corso dell’udienza del 28 febbraio 2013 davanti al
giudice del presente procedimento.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, laddove
deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e perché

laddove propone una diversa interpretazione dei dati processuali.
Il Tribunale di Brescia, invero, non ha eluso l’obbligo motivazionale né
errato nell’interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di
specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni
delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che i plurimi episodi
criminosi, tra loro eterogenei e commessi in luoghi diversi, ancorché alcuni
temporalmente vicini (la violazione della legge sugli stupefacenti
dell’8/06/2007; il furto, la resistenza a pubblico ufficiale e le violazioni della
legge sulle armi del 10/06/2007, ma non anche la calunnia e l’induzione a
rendere dichiarazioni mendaci risalenti al 28 marzo 2006), fossero
espressione di una scelta di vita deviante e non di un disegno criminoso
unitario, concepito fin dalla prima violazione e comprendente già all’origine
tutti gli altri illeciti o anche una sola parte di essi.
Né risulta trascurata la valutazione dello stato di tossicodipendenza del
Franzé, di cui lo stesso ricorrente non contesta la mancata documentazione
con riguardo al tempo dei reati che qui rilevano, commessi nel biennio
2006-2007, posto che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di
Torino del 30 gennaio 2013, che il giudice dell’esecuzione avrebbe ignorato,
è stato invece ritenuto irrilevante al fine di documentare lo stato di
tossicodipendenza del Franzè nel lasso di tempo di interesse (lo stesso
ricorrente ne deduce l’esistenza negli anni 2002-2003 antecedenti e distanti

propone censure di merito, non consentite nel giudizio di legittimità,

rispetto a quelli dei reati commessi); in ogni caso, il giudice dell’esecuzione,
senza incorrere in violazioni delle regole del diritto e della logica, ha
sottolineato che dai fatti accertati nelle sentenze di condanna non emergeva
il loro collegamento allo stato di tossicodipendenza e tutti gli altri indici
sopra richiamati (tipologia dei reati, tempi e luoghi di commissione) erano
in contrasto con l’asserita unitaria deliberazione preventiva di tutte le
violazioni.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi
dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
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pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore
della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

P.Q.M.

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