Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 544 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 544 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

CHETTYKBAEVA Gulmira, nata nella Federazione Russa 1’01/11/1975;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 12/11/2012;

visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano confermava
la sentenza del 03/11/2008, con la quale il GUP del Tribunale di Pavia,
pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato Gulmira
Chettykbaeva colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale a lei ascritto, nella sua qualità di amministratore di diritto della società

Edil Mak srl, dichiarata fallita dallo stesso Tribunale con sentenza del 26/09/2006;

Data Udienza: 30/10/2013

e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia i difensori dell’imputata, avv. Massimo
Marmonti e Giorgia Spiaggi, hanno proposto ricorso per cassazione affidato alle
ragioni di censura indicate in parte motiva.

1. Con unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia contraddittorietà
della motivazione ed erronea valutazione delle risultanze probatorie, ai sensi
dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. Si duole, in particolare, che la responsabilità di
essa istante sia stata affermata solo sulla base della sua qualità di amministratrice
di diritto ove invece l’amministrazione di fatto era esclusivamente esercitata dal
marito Gaetano Caruana, coimputato e giudicato separatamente in distinto giudizio
nel corso del quale aveva patteggiato la pena, siccome esclusivo responsabile della
condotta distrattiva di cui in contestazione. A sostegno dell’assoluta mancanza
dell’elemento psicologico del reato deduce, poi, la scarsa conoscenza della lingua
italiana e l’ignoranza totale delle leggi italiane in materia di responsabilità penale,
avendo accettato di assumere l’incarico solo per compiacere il marito, il quale
avendo riportato precedenti condanne aveva bisogno di un “nome pulito” per
l’esercizio dell’attività imprenditoriale.

2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione, nei termini di seguito indicati.
Ed invero, se con riferimento all’addebito di bancarotta fraudolenta documentale la
censura di parte ricorrente non ha ragion d’essere, in considerazione della pacifica
sua qualità di amministratore formale o di diritto, ed del conseguente obbligo ad
essa incombente, ex lege, di tenere e conservare le scritture contabili, è indubbio alla stregua di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice – che, ai fini
dell’affermazione di colpevolezza in ordine alla diversa ipotesi della bancarotta
fraudolenta patrimoniale occorre la prova della piena consapevolezza del soggetto
agente in ordine ai disegni criminosi perseguiti dall’amministratore di fatto (cfr., tra
le altre, Cass. Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251, secondo cui in tema di
bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o
per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la
responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione
dell’impresa fallita – cosiddetto ‘testa di legnò – atteso il diretto e personale obbligo
dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non
altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della distrazione, relativamente alla
quale non può, nei confronti dell’amministratore apparente, trovare automatica

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di
determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato
reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data,
legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur
consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non
necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti
dall’amministratore di fatto).

patrimoniale la motivazione offerta dal giudice a quo appare inadeguata nella
misura in cui, anziché porsi alla ricerca di elementi positivi della ritenuta
consapevolezza dell’imputata dell’attività distrattiva posta in essere dal coniuge
della stessa, che pacificamente assumeva, in via esclusiva, l’amministrazione di
fatto della società, fa discendere il convincimento della penale responsabilità da
mera presunzione, collegata al rapporto di coniugio con lo stesso Gaetano
Caruama, che aveva definito la sua posizione in separata sede, con patteggiamento
della pena, e dall’irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili della
società, condotta già positivamente apprezzata in funzione del diverso addebito di
bancarotta fraudolenta documentale.

2. L’incongruenza ed insufficienza del compendio motivazionale è di tale
entità da integrare vizio di motivazione che è causa di annullamento della sentenza
impugnata, che deve essere dichiarato nei termini di cui in dispositivo, perché il
giudice del riesame provveda a nuovo esame sul punto, rendendo, in esito,
motivazione immune dalle riscontrate anomalie. Ove il richiesto giudizio, da
compiere in piena libertà di convincimento, dovesse portare al riconoscimento di
estraneità dell’imputata, lo stesso giudice provvederà, com’è ovvio, alla
rideterminazione della pena da irrogare all’imputata.
Pertanto, il ricorso è fondato in parte qua e merita accoglimento, mentre per
il resto dev’essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta
patrimoniale con rinvio per nuovo esame sul punto nonché per l’eventuale,
conseguente, rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d’appello di
Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 30/10/2013

Orbene, proprio con riferimento all’ipotesi della bancarotta fraudolenta

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