Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 544 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 544 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ezzaouya Mohamed nato in Marocco il 13/01/1979
avverso la sentenza del /t/03/2015 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 12 marzo 2015, la Corte di appello di Milano,
confermando la statuizione di primo grado emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha condannato Mohamed
Ezzaouya alla pena di otto anni di reclusione e di 40 mila euro di multa, ritenute le
generiche equivalenti all’aggravante contestata della partecipazione al reato di più
persone, ed alla recidiva, il tutto per una ritenuta pluralità di condotte di detenzione e
spaccio di cocaina, nella operata continuazione con la pena inflitta con quella di cui alla
prrdente sentenza del Tribunale di Milano del 19 maggio 2009.
“.

1

Data Udienza: 17/11/2015

L’imputato è stato in tal modo ritenuto fornitore di stupefacente con base in
Rozzano, di un gruppo criminale che egli riforniva di ingenti quantità di cocaina,
acquistando, a sua volta, lo stupefacente da talune persone di nazionalità italiana
dimoranti anche esse in Rozzano.

2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dello
Ezzaouya deducendo vizi di motivazione.

all’imputato, tra i quali il primo soltanto avrebbe avuto carattere tale, da poter essere
valutato come espressivo dell’esistenza di un costante flusso di droga e denaro in capo
al prevenuto medesimo.
La parte contesta quindi i contenuti delle conversazioni telefoniche assunte dalla
Corte territoriale a fondamento dell’operato giudizio di responsabilità, evidenziando il
carattere millantatore delle conversazioni stesse per le affermazioni ivi rese
dall’imputato, soggetto che si sarebbe trovato in stato di alterazione determinato
dall’uso di sostanze alcoliche.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è inammissibile per genericità e per l’impropria introduzione con
lo stesso di un sindacato di merito estraneo alla cognizione della Corte.
Per il proposto mezzo non risultano neppure individuati, per i necessari segni distintivi e
di contenuto, i motivi di ricorso.
Il ricorso, poi, per la narrazione in esso contenuta, non risulta essere in grado neppure
di fornire una lettura del dato probatorio alternativa a quella fatta propria dai Giudici di
appello di Milano.
Per l’introdotto mezzo si richiede infatti che la Corte proceda ad una nuova valutazione
del quadro di merito già vagliato dalla Corte territoriale, prospettiva, quest’ultima, che
permea del tutto impropriamente ed in modo sì forte il mezzo introdotto, tanto da leggersi,
nelle conclusioni rassegnate dal difensore, di una richiesta di assoluzione del prevenuto «ai
sensi dell’articolo 530, secondo comma, c.p.p. … con la formula che si riterrà di giustizia».
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e dì una somma, che si reputa equo stimare in euro
1.500,00, in favore della Cassa delle ammende, in ragione di una iniziativa processuale,
connotata da ritenuti profili di colpa.

901
2

Il ricorrente fa valere la natura di piccolo spaccio dei diversi episodi ascritti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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