Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54371 del 13/10/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 54371 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: TALERICO PALMA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADAM MOHAMMED nato il 01/01/1992

avverso la sentenza del 31/03/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

Data Udienza: 13/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 marzo 2017, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
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Gfstaaia applicava nei confronti di Adam Mohamed, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.

ii

� proc. pen., la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed (. 1.100.000,00 di multa in
relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. 12, commi 1 e 3 lett. a), b) ed), e 3 -bis
d.lgs. n. 286 del 1998.
2. Avverso detta sentenza l’Adam ha proposto personalmente ricorso per cassazione,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. li ricorso è inammissibile.
Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza dì circostanze, sulla
comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere­
dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena
richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.
444 cod. proc. pen. – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o
soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, la Corte osserva che i motivi di ricorso sono manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato,
adeguato a quanto contenuto nell’accordo intervenuto fra le parti, apprezzando la
congruità della pena pattuita e, dall’altro, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui
all’art.129 cod. proc. pen., alla stregua delle fonti di prova puntualmente indicale in
sentenza.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (sé
vedano, tra le altre, Sez. U, n. 5]77 del 27/03/1992, dep. 15/05/1992, Di Benedetto, Rv.
191134 e 191135;
202270; Sez. U, n.

Sez. U, n. ).._Q}Z2 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv.

ll��n del 24/06/1998, dep. 03/11/1998, Verga, Rv. 211468).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di

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per violazione di legge e difetto dì motivazione.

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elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro duemila.

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P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

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Così deciso, il 13 ottobre 2017

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