Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5436 del 10/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5436 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGLIONE VINCENZO N. IL 30/03/1972
avverso la sentenza n. 5322/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 10/01/2013

cc: 10-1-13

R.G. n. 36783-12

1 .-. 11 ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa applicazione
dell’art. 54 c.p.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. La Corte
di Appello ha, infatti, già adeguatamente esaminato le odierne censure e ha
correttamente ritenuto, con ricchezza di argomenti e di considerazioni in punto di
fatto, che da nessun elemento poteva desumersi lo stato di necessità, neppure a livello
putativo. Tale motivazione non presenta affatto quella carenza o macroscopica
illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi
affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv.226074), può
indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art.606, lettera e), c.p.p., mentre non
rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede
da parte del ricorrente, una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1.000,00, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
C9s1 deciso in Roma addì 10-1-13.

FATTO E DIRITTO

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