Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5435 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5435 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMIERI GIOVANNI N. IL 01/06/1987
avverso la sentenza n. 15068/2011 GIP TRIBUNALE di BARI, del
09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.2.2012 pronunciata ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. il
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava la pena di
mesi 9 di reclusione a Palmieri Giovanni, imputato del reato continuato previsto
dall’art.9 comma 2 legge n.1423 del 1956.
Avverso la sentenza l’imputato ricorre per violazione di legge e vizio della
motivazione formulando il seguente motivo: il giudice non ha congruamente
motivato in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica, al corretto
educativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi e manifesta infondatezza.
Il ricorrente non ha indicato in alcun modo sotto quale profilo sia
prospettabile una erronea qualificazione del contestato e ritenuto reato
continuato di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il giudice del patteggiamento non
ha operato alcun bilanciamento delle circostanze in quanto non sussistenti. La
pena base è stata determinata nel minimo edittale.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro
millecinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20.9.2013.
bilanciamento delle circostanze ed alla congruità della pena indicata ai fini