Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5434 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5434 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

Data Udienza: 20/09/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ODOLEANU SURAJ N. IL 24/06/1985
avverso la sentenza n. 3000/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

A

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6.11.2010 il Tribunale di Rieti dichiarava Odoleanu Suraj
colpevole del reato di tentato omicidio in danno di Agavriloae Costantin e di
porto ingiustificato del coltello utilizzato per la commissione del tentato omicidio,
condannandolo alla pena complessiva di anni 7 e mesi 6 di reclusione.
Con sentenza del 31.5.2012 la Corte di appello di Roma confermava la
decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza di appello il difensore ricorre per contraddittorietà e

appello invece di argomentare autonomamente si riporta integralmente
all’operato e alle motivazioni del giudice di primo grado; 2)grave mancanza di
motivazione che giustifichi il rifiuto della tesi difensiva in ordine alla attendibilità
delle dichiarazioni testimoniali della sorella e del cognato dell’imputato, alla
causa della effrazione della porta, allo stato di disordine dei luoghi e alla
mancanza di ferite sulle mani della persona offesa; illogicità della motivazione
con la quale il giudice ha disatteso le risultanze della perizia medico legale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.Contrariamente a quanto affermato nel motivo di ricorso, la sentenza
impugnata reca un apparato argomentativo autonomo, contenente la disamina
dettagliata dei motivi di appello e l’esposizione delle ragioni per le quali la Corte
territoriale ha disatteso le censure formulate dall’appellante.
2. La Corte di appello ha ampiamente ed analiticamente illustrato le ragioni
per le quali ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dalla sorella e dal
cognato dell’imputato e , più in generale, la tesi difensiva della sussistenza della
scriminante della legittima difesa ( o dell’eccesso colposo ex art.55 cod.pen. ). Le
argomentazioni svolte non mostrano vizi logici e sono incensurabile quanto alle
valutazioni di merito.
3. I giudici di merito, sia di primo grado che di appello, hanno esposto, in
forma analitica ed esauriente, le ragioni per le quali hanno disatteso la
valutazione di inidoneità dell’azione a cagionare l’evento morte espressa dal
perito, evidenziando le seguenti circostanze: l’idoneità dell’arma a cagionare
lesioni mortali ( coltello lungo complessivamente 45 cm., con lama lunga 20 cm.
e larghezza variabile , più ampia verso l’impugnatura e più ristretta verso la
punta, con conseguente aumento della capacità di penetrazione); irrilevanza
della circostanza che la lama, pur avendo “attraversato la parete e le masse
muscolari fino al peritoneo parietale del colon discendente” non sia penetrata
nella cavità addominale, trattandosi di evento riconducibile a cause accidentali
(quali lo strato adiposo presente nel punto colpito, la felpa piuttosto pesante
1

manifesta illogicità della motivazione formulando i seguenti motivi:1) il giudice di

indossata dalla vittima e la sua pronta reazione) le quali hanno impedito la
realizzazione del delitto nella forma consumata, e dovendosi applicare il principio
di diritto che l’idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio ex ante.
Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sono giuridicamente
corrette e non mostrano alcun vizio logico.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille

Dichiara inammissibile

il ricorso e condanna il ricorrente

delle spese processuali e della somma di euro mille
Così deciso in Roma il 20.9.2013.

al pagamento

alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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