Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5433 del 20/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5433 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
..
TROVARELLI MASSIMO N. IL 12/02/1969
avverso la sentenza n. 8063/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 24.4.2012 la corte d’appello di Roma confermava la
pronuncia del Tribunale di Roma , in data 2.2.2010 di condanna alla pena di mesi sei
di arresto di TROVARELLI Massimo, per il reato di cui all’art.2 legge 1423/1956,
perché pur sottoposto a RIO con divieto di fare rientro in Roma per tre anni dal
22.9.2007, veniva sorpreso nella stazione Termini il 6.11.2007 ed il 17.2.2007. La Corte

disponibili; la pena veniva ritenuta equa, considerati i numerosi precedenti penali fatti
registrare, che non consentivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto
per dedurre contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla
mancata concessione delle attenuanti generiche

Il ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto non è specifico ed è
manifestamente infondato , censurando un difetto di motivazione insussistente, avendo
la corte motivato sulle modalità della condotta e sulla personalità dell’imputato, gravato
da numerosi precedenti penali, per giustificare la mancata concessione delle invocate
circostante attenuanti. Il controllo in sede di legittimità si risolve del resto in una
valutazione sulla reale esistenza della motivazione e sulla permanenza della resistenza
logica del ragionamento seguito , essendo preclusa la rilettura dei dati di fatto o
l’adozione di nuovi e diversi parametri preferiti a quelli adottati nei gradi di giudizio
precedenti.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 20 Settembre 2013.

rilevava che il reato in contestazione era indiscusso alla luce delle emergenze

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA