Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5431 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5431 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMISANO GIANLUCA N. IL 01/05/1978
avverso la sentenza n. 810/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
A
I
Data Udienza: 20/09/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con sentenza del giorno 131.4.2012 la corte d’appello di Torino confermava la
pronuncia del Tribunale di Torino in data 20.11.2011 di condanna alla pena di mesi
uno di arresto ed euro 40,00 di ammenda di PALMISANO Gianluca , per il reato di cui
all’art. 4 legge 110/75, per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a
serramanico a scatto laterale, il 3.10.2007, senza giustificato motivo. La Corte rilevava
che il reato in contestazione era indiscusso poiché l’imputato fu trovato fuori dalla
lievità per le connotazioni oggettive e soggettive che erano elencate e giudicate non
prive di connotazioni di sospetto e pericolosità.
Avverso detta sentenza,
ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del
prevenuto per dedurre mancata e manifesta illogicità della motivazione contestando il
giudizio di colpevolezza e la mancata concessione dell’attenuante di cui alli art. 4 c. 3
I. 110/75. Secondo la difesa non sarebbe stato apprezzata alcuna prova certa quanto
alla capacità dell’imputato di ledere l’integrità delle persone, né sarebbe stata
adeguatamente valutato la struttura del coltello di modeste dimensioni e quindi tale da
giustificare l’ipotesi di reato attenuata.
Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati,
censurando un difetto di motivazione insussistente, avendo la corte motivato sulla
mancata valutazione del fatto in termini di lievità, con il richiamo alle modalità della
condotta ed alla personalità dell’imputato; quanto alla sussistenza del reato è stata
correttamente ritenuta conclamata dalle risultanze in atti, essendo sufficiente a
configurare il reato la condotta di porto del coltello fuori dall’abitazione e non essendo
richiesta “la capacità di ledere l’integrità delle persone”.
Il controllo in sede di
legittimità si risolve del resto in una valutazione sulla reale esistenza della motivazione
e sulla permanenza della resistenza logica del ragionamento seguito, essendo preclusa
la rilettura dei dati di fatto o l’adozione di nuovi e diversi parametri preferiti a quelli
adottati nei gradi di giudizio precedenti.
A fronte di motivi manifestamente infondati , che precludono l’instaurarsi di un
corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428,
Bracale), l’intervenuto decorso della prescrizione a seguito della pronuncia della
sentenza di secondo grado non può produrre alcun effetto estintivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad
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L
propria abitazione con detto coltello in tasca. Il fatto non andava valutato in termini di
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
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escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma, 20.9.2013.
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.