Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5430 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5430 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUCCU ANDREA N. IL 26/02/1970
avverso l’ordinanza n. 716/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza del giorno 31.10.2012, il tribunale di Sorveglianza di Cagliari
rigettava l’istanza di affidamento al servizio sociale terapeutico, formulata da CUCCU
Andrea, sul presupposto che il medesimo per quanto alcooldipendente avrebbe
strumentalizzato lo stato di salute per ottenere benefici, con il che il programma

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato
personalmente, insistendo sulle ragioni di fatto giustificative a suo dire
dell’accoglimento dell’istanza.

Il ricorso è basato su motivi

non consentiti nel giudizi di legittimità ,

risolvendosi in una ripetizione delle ragioni dell’istanza, senza contestare la ratio
decidendi del provvedimento .

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua
somma alla cassa delle ammende, che si ritiene di fissare in euro mille, non essendo
configurabile nella specie assenza di colpa del ricorrente.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma addì 20 Settembre 2013.

terapeutico proposto non veniva ritenuto idoneo a contribuire alla di lui rieducazione.

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