Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5429 del 20/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5429 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TATTI DANIELE N. IL 22/02/1965
avverso l’ordinanza n. 1529/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

(

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con decreto del giorno 31.10.2012, il Presidente del tribunale di Sorveglianza
di Cagliari dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, formulata da
TATTI Daniele,considerato che era stata revocata la misura alternativa
dell’affidamento in prova al servizio sociale solo in data 21.8.2012 e che non risultava

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato
personalmente, insistendo sulle ragioni di fatto giustificative a suo dire
dell’accoglimento dell’istanza.

Il ricorso è basato su motivi non specifici, risolvendosi nella ripetizione delle
ragioni dell’istanza, senza contestare la ratio decidendi del provvedimento.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua
somma alla cassa delle ammende, che si ritiene di fissare in euro mille, non essendo
configurabile nella specie assenza di colpa del ricorrente.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma addì 20 Settembre 2013.

trascorso il termine di tre anni di cui alla previsione dell’art. 58 quater OP;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA