Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5425 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5425 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UCCELLO GENNARO N. IL 22/03/1955
avverso l’ordinanza n. 356/2012 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza del giorno 8.10.2012, il giudice delle indagini preliminari presso il
tribunale di Brescia dichiarava inammissibile l’istanza di revoca dell’indulto concesso ex
DPR 744/1981 formulata da UCCELLO Gennaro, sul presupposto che trattavasi di mera
riproposizione di istanza già rigettata dal tribunale di Napoli il 23.5.2007 e dallo stesso

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato
personalmente, contestando il fatto che l’indulto a lui concesso non sia stato revocato.

La dichiarazione di inammissibilità del giudice a quo è corretta , avendo
l’interessato avanzato una domanda che era mera riproposizione di altre già monitorate
e già rigettate; il motivo avanzato dal ricorrente manca di correlazione con la ratio
decidendi del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una
congrua somma alla cassa delle ammende, che si ritiene di fissare in euro mille, non
essendo configurabile nella specie assenza di colpa della ricorrente.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma addì 20 Settembre 2013.

gip il 19.10.2009 e già dichiarata inammissibile il 2.5.2001 ed il 7.5.2012.

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