Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5423 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5423 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORENTINO GIUSEPPE N. IL 11/10/1979
avverso l’ordinanza n. 138/2012 TRIBUNALE di TRENTO, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
c.,
Data Udienza: 20/09/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa il giorno 9.10.2012 II tribunale di Trento, in
composizione collegiale ed in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava
l’istanza formulata da FIORENTINO Giuseppe, di applicazione del regime del
reato continuato in executivis, in ragione del fatto che i reati erano distanti tra
loro nel tempo, ma soprattutto non vi era prova alcuna che i fatti fossero stati
stato di tossicodipendenza e la programmazione dei delitti.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
pel tramite del difensore, per lamentare violazione art. 671 cod.proc.pen. Era
stato provato lo stato di tossicodipendenza dell’istante, risultando in carico al
SERT dal 2005. Sarebbe poi stato trascurato che i fatti pei quali l’istante riportò
condanna furono stimolati dalla necessità di approvvigionarsi di sostanza
stupefacente, furono commessi in un ristretto arco temporale e risultavano di
natura omogenea , di talchè detti elementi andavano valorizzati come sintomatici
della continuazione.
Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati, quanto alla
denuncia della violazione di legge, avendo il tribunale rilevato l’assoluta
mancanza di ancoraggio per poter desumere la sussistenza di un’unica ideazione,
laddove i singoli reati pei quali il ricorrente è stato condannato devono essere
valutati come frutto di stimolazioni a delinquere via-via sopravvenute e non
riconducibili ad una progettazione di massima, che avrebbe dovuto (per essere
rilevante ai fini del riconoscimento del regime del reato continuato) abbracciare
tutti i reati esecutivi di quella ideazione, prefigurati nelle loro linee essenziali.
Quanto al dedotto stato di tossicodipendenza occorre ricordare che secondo
l’insegnamento di questa Corte, esso è di per sé inidoneo a fondare il vincolo
della continuazione ove difettino i requisiti essenziali dell’istituto (Sez. I,
7.7.2010, n. 33518, Trapasso, Rv 248124). Su questa linea interpretativa si è
basata la valutazione in contestazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
c.p.p.
ispirati da una sola determinazione e che non vi era alcun automatismo tra lo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N. ii_52!:“§…1.3 3
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, 20 Settembre 2013.