Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5422 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5422 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMMONE FRANCESCO N. IL 28/01/1970
avverso l’ordinanza n. 790/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 20/09/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa il giorno 7.11.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia
dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e
rigettava l’istanza di detenzione domiciliare, interposta da COMMONE Francesco.
Avverso tale ordinanza il prevenuto dichiarava di voler proporre ricorso per
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro cinquecento, ai sensi dello art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento , in favore della
cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2013.
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.