Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 542 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 542 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Damiani Giuseppe nato a Caccamo (PA) il 18/05/1948
avverso la sentenza del 08/01/2015 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha
concluso per il rigetto del ricorsO.
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 gennaio 2015, la Corte di appello di Milano, in
parziale accoglimento del gravame proposto da Giuseppe Darniani ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di guida in stato di
ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche perché estinto per prescrizione,
confermando, nel resto, la gravata sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 15 aprile
2014.
Per l’indicata pronuncia il Damiani è stato ritenuto colpevole dei reati di resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni aggravate avvinte dal vincolo della continuazione (artt. 81 cpv,

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CIP-1

Data Udienza: 17/11/2015

337, 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen.) e quindi condannato alla pena di quattro mesi e di
dieci giorni di reclusione.

2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
che fa valere un unico articolato motivo con cui invoca violazione di legge (art. 606,
comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) in relazione all’art. 649 cod. proc. pen.
Per detto motivo la difesa, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite della Corte

da parte dell’Ufficio del Pubblico Ministero, per aver lo stesso instaurato prima
dell’introduzione dell’odierno giudizio, altro procedimento penale a carico del medesimo
imputato per i medesimi fatti di resistenza e lesioni.
Analogamente, prosegue il ricorrente, risulterebbe consumato il potere di ius dicere
esercitato dal Tribunale con la sentenza oggetto dell’appello e per cui è stato proposto
ricorso per Cassazione.

RITENUTO IN DIRITTO

Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di appello di Milano ha dato invero corretta risposta all’eccezione, dinanzi alla
stessa sollevata, sulla esistenza dì un ne bis in idem preclusivo, in questa sede, dell’adozione
di ogni pronuncia.
Indipendentemente dalla circostanza che vi sia stato un procedimento penale instaurato
per i medesimi fatti prima di quello definito per l’impugnata sentenza di appello, è vero infatti
che detto procedimento si è concluso con sentenza di non doversi procedere adottata il 30
maggio 2014 dal Tribunale di Milano.
Dinanzi alla Corte di appello di Milano non vi era quindi ragione per addivenire ad uno
pronuncia in rito atteso che il relativo procedimento, pur instaurato successivamente, è stato
definito per primo, in data 15 aprile 2014, sortendo per ciò stesso, esso sì, effetto preclusivo
rispetto all’altro procedimento, effetto di cui il Giudice del diverso giudizio ha già debitamente
tenuto contento pervenendo all’indicata pronuncia (art. 649, comma 2, cod. proc. pen.).
Del tutto estraneo al tema introdotto dal ricorso appare peraltro il richiamo operato dalla
parte a sentenza della Corte.
Il ricorso va quindi dichiarato come inammissibilmente proposto ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, determinata a titolo
sanzionatorio, atteso il contenuto del ricorso, ed in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle ammende.

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(sentenza n. 34665 del 2005), fa valere la consumazione dell’esercizio dell’azione penale

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

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