Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 542 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 542 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Halilovic Mercedes, nata a Bosanka Dibicz (Bosnia) il 6.9.1985, avverso
la sentenza pronunciata in data 10.5.2011 dalla corte di appello di
Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per difetto di
querela.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 10.5.2012 la corte di appello di Genova
Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di La
Spezia, in data 21.9.2007 aveva condannato alla pena ritenuta di

Data Udienza: 05/07/2013

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giustizia, Halilovic Mercedes, per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2,
61, n. 5, c.p., rideterminava in senso più favorevole all’imputata il
trattamento sanzionatorio, previa concessione in suo favore della
circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., ritenuta equivalente
alla contestata aggravante.
Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputata, personalmente, articolando tre motivi di impugnazione.
3. Con il primo la ricorrente lamenta vizio di motivazione dell’impugnata
sentenza in ordine alla qualificazione giuridica della condotta
dell’imputata, che integra un’ipotesi di furto aggravato tentato e non
consumato.
4. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta vizio di
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta circostanza
aggravante di cui all’art. 625, n. 2, c.p., a suo dire non configurabile.
5. Con il terzo motivo di ricorso l’imputata lamenta la mancanza di una
motivazione in adeguata in ordine alla mancata concessione in suo
favore del beneficio della sospensione condizionale della pena
6. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendosi verificata
una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129, co. 1, c.p.p., che
va dichiarata di ufficio con sentenza, consistente nella mancanza della
condizione di procedibilità rappresentata dalla querela.
Ed invero, una volta operato il giudizio di equivalenza tra la circostanza
attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. e le ritenute circostanze
aggravanti, la condotta della ricorrente rientra nella previsione dell’art.
624, c.p., reato punito a querela della persona offesa, nel caso in esame
non presentata.
Di conseguenza la corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza
di non doversi procedere nei confronti della Halilovic per difetto di
querela, la cui mancanza va di ufficio rilevata in questa sede,
conformemente all’insegnamento delle Sezioni Unite del Supremo
Collegio, non comportando la necessità di accertamenti in fatto o di

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2.

valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità
(cfr. Cass., sez. un., 20/12/2007, n. 8413, C., rv. 238467).
7. Sulla base delle svolte considerazioni, che assorbono in sé i motivi di
ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il
delitto contestato alla ricorrente improcedibile per difetto di querela.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché improcedibile (il
delitto contestato) per difetto di querela.
Così deciso in Roma il 5.7.2013

P.Q.M.

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