Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5418 del 20/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5418 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLINGHERI FRANCO N. IL 06/05/1962
avverso l’ordinanza n. 768/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 13 novembre 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Messina ha revocato il beneficio della semilibertà concesso a Bellingheri
Franco, in espiazione della pena dell’ergastolo, per le reiterate violazioni delle
prescrizioni.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il

applicazione dell’art. 51 della legge n. 354 del 1975 e il vizio della motivazione,
tenuto anche conto che, nel provvedimento di ammissione alla semilibertà, non
gli era vietata la frequentazione di locali pubblici.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle
regole del diritto e della logica, e, come tale, insindacabile in questa sede, ha
giustificato la revoca con le reiterare violazioni delle prescrizioni della misura
commesse dal Bellingheri tra cui quella di non frequentare locali pubblici
(espressamente imposta nel provvedimento di applicazione della semilibertà),
di adottare il percorso più breve negli spostamenti tra il carcere, il luogo di
lavoro e l’abitazione, e di rimanere presso la propria abitazione nel periodo in
cui non era occupato nel lavoro, ritenendo indimostrate e comunque ininfluenti
le giustificazioni rese in udienza e con una memoria dall’interessato.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,

ex art. 616,

comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

Bellingheri tramite il difensore, il quale deduce l’inosservanza ed erronea

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA