Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5417 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5417 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEROSA CARLO N. IL 23/03/1970
avverso l’ordinanza n. 5695/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con decreto del 31 ottobre 2012 il Presidente del Tribunale di

sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione
domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. Pen., avanzata da Derosa Carlo,
perché mera riproposizione di altra istanza già rigettata con ordinanza dell’H
luglio 2012.

condannato, detenuto presso la Casa circondariale di Asti, ai sensi dell’art. 123
cod. proc. pen., senza esporre, né contestualmente né separatamente, i relativi
motivi.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso non risultano presentati.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento in favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Pre ‘dente

2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione il

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