Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 541 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 541 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTI ALESSANDRO nato il 06/06/1970 a FIRENZE

avverso la sentenza del 13/07/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Firenze, con la decisione in epigrafe indicata
condannava Alessandro Conti alla pena di C 400,00 di ammenda,
relativamente al reato di cui all’art. 4 e 11 della I. 628/1961; in Firenze il
17 luglio 2010.

questa Corte di Cassazione, con distinti motivi di ricorso: prescrizione alla
data del 17 luglio 2015; omessa applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen.;
mancata quantificazione della pena nel minimo edittale; mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Con successiva memoria

il

ricorrente ha

insistito per

l’accoglimento del ricorso, e ha prospettato un ulteriore motivo, vizio di
motivazione relativamente alla mancata applicazione dell’art. 131 bis,
cod. pen.
3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei

motivi, e per la sua genericità, peraltro articolato in fatto in quanto
appello.
Alla data della decisione impugnata il reato non era prescritto.
L’inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione
eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella
specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep.
21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
Il motivo sul trattamento sanzionatorio è estremamente generico,
si limita a ritenere eccessiva la pena e non motivata la negazione delle
circostanze attenuanti generiche. La decisione sulla concessione o sul

2. Ricorre in appello l’imputato, tramite difensore, trasmesso a

diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del
giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con
insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno
che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del
20/01/1983 – dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562
del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716;
Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 – dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv.

Le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. sono
state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario
sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di
specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio
di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi
efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la
fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la
pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa
situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di
sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo
elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della
sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al
corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
Inoltre nel caso in oggetto non risulta una richiesta delle
circostanze attenuanti generiche nelle conclusioni riportate in sentenza
(non contestate).
3. 1. In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga
irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una
specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro
valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso
argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla
quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 – dep.
15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n.
46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301
e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro,

249731).

Rv. 25646401). Nel nostro caso la Corte di appello ha valutato la
confessione del ricorrente escludendo la recidiva.
4. Anche relativamente alla particolare tenuità del fatto, nelle
conclusioni riportate in sentenza non risulta sia stata chiesta al giudice di
merito l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. e quindi il ricorso anche
sul punto risulta inammissibile.

favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo S CCI

Piero SM/ANI

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Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in

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