Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 541 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 541 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ceravolo Maurizio nato a Locri il 22/04/1977
avverso la sentenza del 18/12/2014 della Corte di appello di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha
concluso per il rigetto dei ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18 dicembre 2014, la Corte di Appello di Potenza,
giudicando sull’appello proposto da Maurizio Ceravolo e dal Procuratore generale avverso
la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha applicato
all’imputato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, confermando
per il resto la sentenza di primo grado.
Per l’indicata pronuncia il Ceravolo è stato condannato alla pena di otto anni di
reclusione e 35 mila euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia
in carcere, con confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, confisca
dell’autovettura e del cellulare in sequestro.

Data Udienza: 17/11/2015

Il prevenuto è stato in tal modo ritenuto colpevole del reato di cui alli art. 73, commi 1
e 1 bis, lett. a) d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto e trasportato sostanza
stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo pari a grammi 3.730,528 e ricavabilità
di 24.870 dosi medie singole, ipotesi aggravata dall’ingente quantitativo (art. 80 d.P.R.
cit.).

2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, il difensore del Ceravolo

2.1. Con il primo motivo la difesa fa valere nullità da violazione delle norme
processuali.
Il ricorrente reitera in tal modo l’eccezione di nullità, a regime intermedio (ex art. 178,
comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), della richiesta di rinvio a giudizio per omesso
interrogatorio, questione che, già sollevata nel corso dell’udienza preliminare, svoltasi
dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, e riproposta
dinanzi al Tribunale tra le questioni preliminari all’apertura del dibattimento, è stata poi
dedotta, come specifico motivo di appello, dinanzi alla Corte territoriale di Potenza.

La parte lamenta come il pubblico
Ministero procedente non abbia disposto
l’interrogatorio dell’imputato nonostante il difensore – presso il quale il primo era
domiciliato e che in tale veste aveva ricevuto notifica dell’avviso di conclusione indagini
(art. 415-bis cod. proc. pen.) in data 18 giugno 2013 – ne avesse fatto tempestivamente
richiesta con racc. a./r. pervenuta presso la Procura della Repubblica di Lagonegro il 5
luglio 2013.
Il ricorrente denuncia quindi l’erroneità della decisione cui è pervenuta la Corte
territoriale che, nel disattendere l’eccezione e facendo propria la motivazione del Giudice
di primo grado, avrebbe argomentato dalla natura “personale” della richiesta di
interrogatorio e dalla necessità che il difensore proponente fosse munito di procura
speciale — nella fattispecie mancante — per poi dedurne l’intempestività della richiesta,
nella ritenuta irrilevanza del termine nel quale il difensore aveva ricevuto notifica
dell’avviso.
Erroneità, prosegue la parte, che involgerebbe l’ulteriore circostanza per la quale
essendo stata avanzata dal prevenuto, all’udienza tenutasi dinanzi al Gup, richiesta di
giudizio abbreviato, a quest’ultima si sarebbe accompagnata, come ritenuto dalla Corte di
Appello, la non deducibilità dell’indicata invalidità.
Il ricorrente fa valere, invero, l’irrilevanza della richiesta di rito speciale, avendo il
Giudice dell’udienza preliminare stimato l’istanza come inammissibile e quindi come non
idonea a produrre quel!’ effetto sanante delle pregresse maturate nullità procedimentali,
altrimenti ritenuto dalla giurisprudenza.

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propone ricorso per cassazione affidando l’introdotto mezzo a quattro motivi.

2.2. Con il secondo motivo, la parte lamenta l’erronea applicazione della legge penale
in relazione all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando il difetto di ogni
accertamento investigativo sulla destinazione finale dello stupefacente e l’ inosservanza
del principio sancito dalla Corte costituzionale, giusta declaratoria di illegittimità della
legge cd. Fini-Giovanardi, e della conseguente modifica dei parametri destinati a
consentire la valutazione dell’ esistenza, o meno, dell’invocata aggravante.
Il ricorrente fa valere, altresì, l’intervenuta sostanziale modifica dell’originario capo di

a due richieste di patteggiamento formulate dall’imputato previa esclusione
dell’aggravante dell’ingente quantità.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa del Ceravolo lamenta la mancata assunzione di una
prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.) in relazione al mancato
espletamento di perizia tossicologica sulla quantità del principio attivo della sostanza in
sequestro.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente fa valere l’apparenza della motivazione spesa
dai Giudici di Appello che avrebbero ignorato i divergenti esiti — per i quali il ricorrente
deduce di aver invocato in appello l’ammissione di una perizia sullo stupefacente —
registrati dall’istruttoria dibattimentale, e, più puntualmente, tra il drug test, effettuato
dalla polizia giudiziaria, e l’elaborato peritale, redatto da tecnico di fiducia dell’imputato.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del proposto ricorso è fondato e come tale destinato, attesa la natura
dallo stesso rivestita, ad assorbire ogni ulteriori dedotta censura.
L’omesso espletamento dell’interrogatorio a seguito dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod.
proc. pen., integra infatti una nullità di ordine generale, a regime intermedio (artt. 178 lett. c)
e 180 cod. proc. pen.).
Siffatta invalidità, secondo costante orientamento della Corte, non può essere dedotta a
seguito della scelta del giudizio abbreviato, legandosi alla richiesta del rito speciale un effetto
sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 2; n. 39474 del 03/07/2014,
Acquavite; Sez. 1; n. 19948 del 05/05/2010, Merafina; Sez. 6; n. 44844 del 01/10/2007,
Arosio).
Laddove però la parte non abbia avuto accesso al rito abbreviato per aver il Giudice
ritenuto l’inammissibilità della relativa richiesta, l’indicata sanatoria è preclusa, non potendo
accompagnarsi ad un’ istanza inammissibile alcun effetto suo proprio, sia esso in me/ius che in
peius rispetto all’imputato.
La Corte di Appello dì Potenza muovendo dalla contraria premessa è pertanto incorsa in
violazione di legge fornendo dell’art. 183 lett. a) cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce

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imputazione in seguito al consenso prestato dalla Procura presso il Tribunale di Lagonegro

che le nullità sono sanate se la parte interessata ha accettato gli effetti dell’atto, un’ errata
interpretazione.
Escluso l’effetto sanante alla richiesta di rito abbreviato, resta da considerare, nell’ordine
delle questioni poste dal primo motivo del proposto ricorso, la natura della richiesta di
interrogatorio e se la stessa rientri nel novero degli atti “personali” e come tali proponibili
soltanto dall’imputato o dal difensore munito dì procura speciale.
La richiesta di interrogatorio che consegue alla notifica dell’avviso di conclusione delle

espressamente riservati dal codice all’imputato, ferma la facoltà di conferire procura speciale

ad actum.
Nell’elencazione codicistica di siffatta categoria di atti risultano invero comprese, come da
disamina operata dalla Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 47923 del 29/10/2009, D’Agostino):
la richiesta di rimessione del processo (art. 46, comma 2, cod. proc. pen.); le dichiarazioni
orali delle parti (art. 141, cod. proc. pen.); l’accettazione della remissione della querela (art.
340, comma 1, cod. proc. pen.); la rinuncia alla udienza preliminare (art. 419, comma 5, cod.
proc. pen.); la richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 3, cod. proc. pen.); la
richiesta di applicazione di pena (art. 446, comma 3, cod. proc. pen.); la rinuncia alla
impugnazione (art. 589, comma 2, cod. proc. pen.); la richiesta di revisione (art. 633, comma
1, cod. proc. pen., con la precisazione che peraltro non rìguarda l’imputato ma il condannato);
la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione e quella per la riparazione per l’errore
giudiziario (artt. 315 e 645, comma 1, cod. proc. pen., pur tuttavia estranee alla posizione
dell’imputato); il consenso alla estradizione (art. 701, comma 2, cod. proc. pen., che relativa
però alla particolare condizione dell’estradando); nel procedimento davanti al giudice di pace,
le peculiari modalità di esecuzione della pena previste dall’art. 33, commi 1 e 2, d.lgs. 28
agosto 2000, n. 274; la dichiarazione di ricusazione (art. 38, comma 4, cod. proc. pen.).
Né può ritenersi, ancora, in forza dell’ampia disamina compiuta dalla Corte per la citata
sentenza a Sezioni Unite n. 47923 del 2009, che la richiesta di interrogatorio rientri tra quegli
atti da qualificarsi come “personalissimi”, pur in difetto di espressa previsione normativa, in
ragione della natura dispositiva degli atti da compiere, infungibili (tali la rinuncia alla
prescrizione o all’amnistia).
O, ancora, “personalissimi”, in quanto, per loro natura, non possono che essere resi
personalmente, accompagnandosi agli stessi la conoscenza di fatti noti solo al soggetto
chiamato a rappresentarli e che la legge vuole attuati in forma orale attraverso l’audizione
dell’imputato (ciò valga per interrogatori o esami, nelle varie forme previste dal codice, per i
confronti e le dichiarazioni spontanee).
L’atto di specie resta estraneo altresì a quelle opzioni che si basano su dati della realtà o
su rapporti interpersonali appartenenti alla sfera cognitiva e volitiva dell’imputato, come la
dichiarazione o elezione di domicilio, la nomina del difensore (salvo quanto previsto dall’art.

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indagini (art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.) non rientra nel novero degli atti

96, comma 3, cod. proc. pen.), l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.
78 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115); o su scelte strettamente personali, quale quella della
lingua del processo in caso di cittadino appartenente a una minoranza linguistica (art. 109,
comma 2, cod. proc. pen.).
Esclusa la riconducìbilià della richiesta di interrogatorio alla categoria degli atti “personali”,
siano questi nominati o innominati nel senso più sopra indicato, la stessa può essere pertanto
avanzata anche dal difensore non munito di procura speciale.

Corte di appello potentina laddove conclude per la tardività, ai sensi dell’art. 415-bis, comma
3, cod. proc. pen., della richiesta di interrogatorio pervenuta alla Procura procedente – in tal
modo ritenuta non vincolata all’espletamento dell’atto – solo in data 5 luglio 2013 a fronte di
notifica dell’avviso conclusione indagini curata presso il Ceravolo il precedente 13 maggio
2013, senza debitamente valorizzare, la prima, la notifica del medesimo atto effettuata, in data
18 giugno 2013, presso il difensore di fiducia.
Nella riconosciuta legittimazione ad avanzare richiesta di interrogatorio anche in capo al
difensore, attesa la natura non personale dell’atto — attribuendo il sistema al difensore facoltà
e diritti che la legge riconosce all’imputato, salvo, per l’appunto, che non siano riservati
personalmente a quest’ultimo (art. 99, comma 1, cod. proc. pen.) — diviene invece rilevante ai
fini della tempestività della richiesta, proprio la data in cui il difensore sia stato raggiunto dalla
notifica dell’avviso.
D’altro canto, la previsione contenuta nella norma che anche il difensore, senza ulteriori
specificazioni quanto alla posizione di quest’ultimo, debba ricevere notifica dell’avviso
conclusioni indagini (art. 415-bis cod. proc. pen.) vale a sostenere, vieppiù, se del caso, in
capo al primo l’indicata legittimazione.
Diversamente opinando si attribuirebbe all’osservanza dell’indicato adempimento una
dimidiata efficacia, dovendo invece sempre valere il canone ermeneutico per il quale della
norma deve fornirsi una lettura che ne consenta la massima applicabilità allorché alla prima si
accompagni il riconoscimento dì strumenti espressivi dell’ esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso, nei termini indicati, assorbito ogni altro motivo, va pertanto accolto.
All’accoglimento del motivo di ricorso segue la nullità della sentenza pronunciata in grado
di appello, la nullità della sentenza di primo grado e del decreto che dispone il giudizio, quali
atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo, ai sensi del primo comma dell’art. 185
cod. proc. pen., e, quindi, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lagonegro perché provveda ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., con
regressione del procedimento allo stato e al grado in cui l’atto nullo è stato compiuto, in
adesione al disposto di cui al comma terzo del citato art. 185 cod. proc. pen.

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Per tale raggiunta conclusione, incorre quindi in illegittimità per violazione di legge, la

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, quella di primo grado e il decreto che dispone il giudizio e
ordina trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro
perché provveda ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

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