Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54064 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 54064 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
CATALANO FRANCESCO nato il 27/07/1978 a GELA
avverso la sentenza del 13/05/2016 del TRIBUNALE di MANTOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG MARIO PINELLI che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio.

Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova ha applicato a
Francesco CATALANO, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su conforme
accordo tra le parti, la pena concordata in ordine al reato di cui all’art.
337 cod. pen. ascrittogli, disponendo – in conformità all’accordo – la

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Brescia deducendo con unico motivo violazione dell’art. 164 cod. pen.
essendosi concessa la sospensione condizionale della pena fuori dai casi
consentiti, avendo l’imputato già beneficiato due volte dell’istituto in
parola.
3. Con requisitoria scritta il P.G., sul rilievo della fondatezza del
ricorso, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza.
4. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato.
5. In tema di patteggiamento, qualora l’imputato abbia subordinato
la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione
condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il
giudice resta, comunque, investito del potere-dovere di verificare la
concedibilità del beneficio e deve, pertanto, rigettare la richiesta di
patteggiamento, a norma dell’art. 444, comma terzo, cod. proc. pen.,
qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative; ne deriva che, ove il
giudice non si adegui a detta “regula juris”, la sentenza è affetta da
nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della
sospensione, perché emessa a seguito di un’istanza inefficace e deve,
conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli
atti al giudice “a quo” per l’ulteriore corso (Sez. 5, n. 4832 del
01/10/2015 Dodesini Rv. 266017).
6. Nella specie, come risulta dal certificato penale dell’imputato,
quest’ultimo ha già beneficiato della sospensione condizionale della pena
in precedenti due occasioni. Pertanto, illegittima risulta – in presenza
della causa ostativa di cui all’art. 164 u.c. cod. pen. – la concessione per
la terza volta dello stesso beneficio.
1

sospensione condizionale della pena applicata.

7. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per il
prosieguo.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi
gli atti al Tribunale di Mantova per l’ulteriore corso.
Deciso il 22.11.2017.

P.Q.M.

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