Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54063 del 22/11/2017
Penale Sent. Sez. 6 Num. 54063 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile RICCI ETTORE nato il 23/11/1949 a ATELETA
nel procedimento a carico di:
RICCI DOMENICO nato il 04/08/1954 a ATELETA
RANALLO CLAUDIA nato il 30/08/1959 a ATELETA
D’ANDREA FILOMENA nato il 30/09/1981 a GAMBERALE
avverso l’ordinanza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto l’annullamento
della ordinanza con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila.
Data Udienza: 22/11/2017
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello dell’Aquila ha
dichiarato inammissibile per difetto di specifico mandato l’appello
proposto dal difensore della parte civile Ettore RICCI avverso la
sentenza emessa il 21.4.2015 dal Tribunale di Sulmona che ha assolto
cui agli artt. 110,368 cod. pen. loro ascritto perché il fatto non
costituisce reato.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
difensore della parte civile deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 100 comma 3 cod. proc. pen. in quanto la
procura speciale conferita al difensore all’atti di costituzione di parte
civile conteneva la espressa volontà di validità oltre il grado per il quale
era stata conferita e, quindi, anche in relazione all’impugnazione della
sentenza di primo grado.
2.2.Violazione degli artt. 100, comma e e 576 cod. proc. pen. in
relazione all’assunto secondo il quale non vi sarebbe certezza in ordine
alla sottoscrizione della procura speciale in calce all’atto di appello, posta
la validità immanente della originaria procura conferita il 9.4.2013.
3. Con requisitoria scritta il P.G., sul rilievo della assorbente
fondatezza del primo motivo in presenza della dicitura “oltre alla
possibilità di proporre impugnazione nell’interesse del sottoscritto”
nell’atto di costituzione di parte civile del 9.5.2013, ha chiesto
l’annullamento della ordinanza impugnata con rimessione degli atti alla
Corte di appello dell’Aquila.
4. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato sul rilievo dell’esistenza,
all’atto della costituzione di parte civile, della procura speciale
all’eventuale impugnazione per i successivi gradi di giudizio (v. fol 22 del
fascicolo del Tribunale).
5. Ne consegue
l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza
impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per
il giudizio di merito di secondo grado.
Domenico RICCI, Claudia RANALLO e Filomena D’ANDREA dal reato di
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi
gli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio di merito
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Deciso il 22.11.2017.