Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54062 del 22/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 54062 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI VELI SALVATORE nato il 04/02/1982 a TORINO

avverso la sentenza del 27/03/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG SANTE SPINACI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, in accoglimento
dell’accordo tra le parti ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., a Salvatore LI VELI la pena concordata in ordine al reato di cui agli
artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 in relazione alla

hashish (per 54.837,94 d.m.s.) e gr. 85,423 di sostanza stupefacente
del tipo cocaina (per 110,21 d.m.s.).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce violazione di legge e vizio
della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti per
l’omesso riconoscimento della ipotesi lieve, in assenza di qualsiasi
connotato di organizzazione e professionalità e della modestia del
quantitativo con riferimento al principio attivo rinvenuto.
3. Sollecita, inoltre, la questione di costituzionalità dell’art. 73
comma 1 d.P.R. n. 309/90 per contrasto del trattamento sanzionatorio
previsto con gli artt. 3,25,27 e 117 Cost., richiamando decisioni a
riguardo espresse dai Giudici di merito e dalla stessa Corte di legittimità;
nonché in relazione alla violazione del principio di legalità e di
determinatezza della fattispecie ai sensi dell’art. 25 Cost. conseguente
alla sentenza costituzionale n. 32/2014 che non porrebbe in luce
immediatamente la sanzione comminata per la fattispecie in questione.
4. Con requisitoria scritta il P.G. ha rilevato l’infondatezza del
ricorso e richiamato le già intervenute declaratorie di inammissibilità
delle eccezioni di costituzionalità sollevate dai Giudici di merito e dalla
Corte di legittimità.
5. E’ pervenuta memoria difensiva nell’interesse del ricorrente che
ribadisce il primo motivo di ricorso ed evidenzia – quanto alla questione
di costituzionalità – la valenza cogente del pressante auspicio espresso
della Corte delle leggi al Legislatore in ordine al rispetto del principio di
proporzionalità della pena.
6. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto
manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni non
consentite in quanto in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere
1

detenzione illecita di kg. 24,643 di sostanza stupefacente del tipo

per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in
sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa
immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di
imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità
dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del
motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con
immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del
10/09/2015, Casarin, Rv. 264766), immediatezza, nella specie,

7. Manifestamente infondata è

la duplice questione di

costituzionalità, dovendosi tener conto delle già intervenute note
pronunzie della Corte Costituzionale (sent. 179/2017 e ord. 184/2017),
dovendosi fare riferimento – in relazione alla individuazione della
sanzione applicabile – ai criteri consolidati in ordine alle conseguenze
normative delle decisioni della Corte delle leggi.
8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si
stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa della ammende.
Deciso il 22.11.2017.

Il Componente estensore
Angelo vi
Capjuit..)
zzi

Il Presidente
Giacomo FJoloni

evidentemente non ravvisabile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA