Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54059 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 54059 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA MURA SALVATORE nato il 27/04/1963 a GRAGNANO

avverso l’ordinanza del 17/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio.

Data Udienza: 22/11/2017

.!

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha
dichiarato

l’inammissibilità

dell’appello

proposto

dal

difensore

dell’imputato Salvatore DELLA MURA avverso la sentenza emessa il

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce violazione degli artt. 544
comma 2, 585 comma 1 lett. b) e 591 comma 1 lett. c) e 592 cod.
proc. pen e vizio della motivazione, risultando rispettato il termine di
trenta giorni

per l’impugnazione,

depositata il

3.10.2012,

in

considerazione della sospensione dei termini per il periodo feriale e
decorrendo il termine dalla data del deposito della motivazione avvenuto
il 19.7.2012.
3. Con requisitoria del P.G., sul rilievo della tempestività del
proposto appello,

si chiede l’annullamento senza

rinvio del

provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di
appello di Napoli per l’ulteriore corso.
4. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato.
5. Incontroverso è che il termine per impugnare decorresse dalla
scadenza del termine di quindici giorni per il deposito della sentenza: il
quale, essendo questa emessa il 17.7.2012, tenuto conto della
sospensione feriale dei termini di gg. 45, cadendo in detto periodo (1
agosto 2012), decorreva dal 17.9.2012. Pertanto il termine di trenta
giorni per proporre impugnazione andava a scadere il 18.10.2012,
termine entro il quale è stato proposto l’appello.
6. Purtuttavia, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., deve essere rilevata
l’intervenuta prescrizione del reato alla data del 3.12.2015.
7. Deve, pertanto, annullarsi senza rinvio la ordinanza impugnata,
dichiararsi cessata l’esecuzione della sentenza di primo grado emessa
dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Gragnano in data
17.7.2012, perché il reato ascritto al ricorrente è estinto per
prescrizione.

17.7.2012 dal Tribunale di Torre Annunziata, rilevandone la tardività.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando cessata
l’esecuzione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata sezione distaccata di Gragnano in data 17.7.2012, perché il

prescrizione.
Deciso il 22.11.2017.

reato ascritto al ricorrente Salvatore Della Mura è estinto per

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