Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54058 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 54058 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
nel procedimento a carico di:
GROSU DIMITRI nato il 22/12/1979
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 03/04/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio.

Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze non ha
convalidato l’arresto in flagranza operato dalla p.g. nei confronti di
Dimitru GROSU in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.
ritenendo insussistenti le condizioni legittimanti in ordine alla

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze deducendo
violazione dell’art. 391 cod. proc. pen. avendo il Giudice travalicato i
limiti di giudizio previsti dalla norma in esame, omettendo di considerare
il pur rilevato contegno tenuto dal GROSU in occasione del fatto nonché
il recentissimo precedente per furto aggravato in ordine al quale era
intervenuta condanna in primo grado nonché la denuncia, pure
recentissima, per danneggiamento e violenza privata ai danni di una
ragazza.
3. Con requisitoria scritta il P.G., sul rilievo della fondatezza del
ricorso, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. In sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare
l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390,
comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei
presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità
dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in
relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati
richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura
che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari
(valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari
coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di

pericolosità del soggetto.

cognizione del giudizio di merito) (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015,
Ahmad, Rv. 262502).
4. Esula, pertanto, dai limiti previsti la rivalutazione nel merito della
condotta dell’arrestato, essendosi omesso – altresì – di considerare gli
indici di pericolosità desumibili dal contegno avuto nell’occasione e dai
precedenti a suo carico.
5. Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato senza rinvio,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto
dell’indagato è stato eseguito legittimamente.
Deciso il 22.11.2017.

Il Componente estensore
Angelo Capozzi
jr”–

Il Presidente
Giacom Paolóni

essendo l’arresto legittimamente eseguito.

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