Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54056 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 54056 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LONGOBARDI ANNA nato il 15/11/1972 a CASTELLAMMARE DI STABIA parte
offesa nel procedimento
LONGOBARDI ROSARIA nato il 07/10/1964 a CASTELLAMMARE DI STABIA parte
offesa nel procedimento
c/
CUOMO ANIELLO nato il 15/10/1967 a CASOLA DI NAPOLI
avverso il decreto del 30/01/2017 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio.

Data Udienza: 22/11/2017

V

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Torre
Annunziata ha dichiarato inammissibile la opposizione spiegata dalle
persone offese Anna LONGOBARDI e Rosaria LONGOBARDI e disposto
l’archiviazione degli atti nei confronti di Aniello CUOMO, Filomena

pen.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
difensore delle persone offese deducendo:
2.1. Abnormità del provvedimento impugnato essendosi espresso in
relazione ad investigazioni suppletive (“audizione di Ruocco Gianluca e
dei condomini dello stabile”) non richieste dalle parti offese ed ignorando
l’investigazione suppletiva effettivamente richiesta dalle stesse parti
offese (audizione delle parti offese), così difettando il vaglio di
ammissibilità della opposizione spiegata, della quale è riportato il
contenuto. Risulterebbe, inoltre, del tutto apodittica la pretesa
infondatezza della notizia di reato, espressa in relazione ad una condotta
che non costituisce oggetto di denuncia da parte delle persone offese e
non è rinvenibile in alcun atto di indagine.
2.2. Violazione degli artt. 410, 409 comma 6, 127 cod. proc. pen. e
111 Cost. in relazione alla avvenuta violazione del contraddittorio per la
apparente motivazione in ordine alla inammissibilità della opposizione,
così come prima individuata, e per una condotta diversa da quella
denunciata ed emergente dalle indagini a carico del CUOMO in relazione
alla cui posizione è stata proposta opposizione alla richiesta di
archiviazione. Condotta che era individuata nelle dichiarazioni rese dal
predetto presso l’attività commerciale delle persone offese ai poliziotti
intervenuti su richiesta di queste e secondo le quali le plurime denunzie
sporte dalle LONGOBARDI nei confronti della Bencivenga e della Cuomo
Carmela nonché le denunciate minacce di morte per le quali era stato
richiesto l’intervento della p.g. erano calunniose e strumentali. E non
risulterebbe affatto — come opina il provvedimento impugnato – che il
CUOMO abbia riferito alla p.g. di aver saputo al telefono dalla figlia che
le minacce di morte sarebbero state fatte dalle LONGOBARDI e non dalla
CUOMO Carmela.

BENCIVENGA e Giulia CUOMO in ordine al reato di cui all’art. 368 cod.

4

3. Con requisitoria scritta il P.G. ha rilevato che il provvedimento
impugnato non ha valutato il caso specifico dedotto richiamando
genericamente la richiesta di archiviazione del P.M. omettendo di
motivare compiutamente in ordine alla valenza ed alla pertinenza delle
richieste istruttorie avanzate dalla parte offesa (“audizione delle parti
lese in relazione alla querela sporta il 29.9.2016 e sulla esatta portata
delle dichiarazioni rese da Cuomo Aniello alla p.g., audizione di Ruocco
Gianluca e dei condomini dello stabile dalle quali poteva desumersi
calunniose attribuite alle

persone indagate”).
4. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato nei termini che seguono.
5. Esclusa la dedotta abnormità del provvedimento in quanto
bzocedett
emesso nell’ambito dei poteri attribuiti all’organo 1112all • 111, M. SO e non
produttivo di alcuna irrimediabile stasi procedimentale, risulta eccentrico
il giudizio espresso rispetto alle investigazioni proposte dalla parte offesa
(che aveva indicato altre audizioni, diverse da quelle indicate dal
provvedimento – v. pag. 8 della spiegata opposizione) e,
conseguentemente, risultando – quindi – apparente il giudizio di
superfluità delle investigazioni proposte.
6. E’, pertanto, sussistente – secondo il noto orientamento di
legittimità – l’assorbente violazione del diritto al contraddittorio ed il
provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per il prosieguo.

P. Q. M .

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.
Deciso il 22.11.2017.

Il Componente estensore
Ang-lo Ca ozzi

Il Presidente
Giacom PaoVoni

l’entità e la diffusione delle espressioni

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