Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54055 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 54055 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RASPINI STEFANO VIRGILIO ENEA nato il 01/01/1959 a BELLUNO parte offesa
nel procedimento
ci
MIGLIORI DENIS nato il 24/12/1960 a SAVIGNANO SUL PANARO
BENEVENTI CLAUDIO nato il 12/12/1962 a REGGIO NELL’EMILIA
avverso l’ordinanza del 18/03/2016 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio.

Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Reggio
hiell’Emilia ha disposto l’archiviazione degli atti nei confronti di Denis
MIGLIORI e Claudio BENVENUTI indagati del reato di cui all’art. 372 cod.
pen..

Stefano Virgilio Enea RASPINI, a mezzo del difensore e procuratore
speciale, qualificandosi persona offesa, deducendo violazione del
contraddittorio non essendosi considerata la proposta opposizione
spiegata dal ricorrente avverso la richiesta di archiviazione del P.M..
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l’annullamento senza
rinvio del decreto impugnato.
4. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto proposto
da soggetto non legittimato.
5. Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è
quello del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, sicché soggetto
passivo del reato è lo Stato-collettività e non la persona che per effetto
di essa subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, da
qualificare come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa.
Ne consegue che essa non è legittimata a proporre opposizione alla
richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, successivamente, ricorso
per

cassazione

avverso

la

declaratoria

di

inammissibilità

dell’opposizione. (Conf. sez. VI, 4 dicembre 2006 n. 8969/2007, Fonti,
non massimata) (Sez. 6, n. 8967 del 04/12/2006, Giardi, Rv. 235915).
6. Non rivestendo, pertanto, il ricorrente la qualità di persona offesa
dal reato, non era legittimato al ricorso proposto.
7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si
stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa della
ammende.

1

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa della ammende.

Così deciso il 22.11.2017.

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