Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54054 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 54054 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARRAPODI IVAN nato il 01/03/1970 a ROMA parte offesa nel procedimento
c/ VELLETTI MONICA
avverso il decreto del 13/04/2016 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio.

Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Perugia,
nell’ambito del procedimento nei confronti di Monica Velleti, magistrato
del Tribunale di Roma indagata in ordine al reato di cui all’art. 323 cod.
pen., ha dichiarato l’inammissibilità della opposizione proposta da Ivan

sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
procuratore speciale e difensore di Ivan MARRAPODI.
Il ricorrente espone la ricostruzione della vicenda oggetto del
giudizio individuando il tema dell’accusa nell’indebito condizionamento
provocato dall’indagata delle conclusioni peritali affidate alla psicologa
d.ssa Mariangela Togni in ordine alla vicenda familiare relativa
all’affidamento di figli minori della coppia costituita dal denunziante e
dalla moglie.
Denuncia, quindi:
2.1. violazione del contraddittorio (artt. 127, 409,410 cod. proc.
pen.) avendo il Giudice manifestato una verifica dell’idoneità dell’atto
introduttivo al rito camerale che, invece, gli sarebbe preclusa in
presenza – come nella specie – di una rituale opposizione alla richiesta
di archiviazione.
2.2. violazione dell’art. 323 cod. pen. in ordine alla ritenuta
insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, dovendosi esso
riconoscere anche nelle condotte che siano dirette alla realizzazione di
un interesse collidente con quello per il quale il potere è conferito,
ponendo in essere un vero e proprio sviamento della funzione. Nella
specie, il Giudice avena ritenuto opportuno operare una indagine
approfondita prima di assumere i provvedimenti, mentre per un altro
verso ha ritenuto di indirizzare gli esiti di quella indagine verso un
risultato conforme alle convinzioni che, evidentemente, aveva maturato
a prescindere dalla stessa indagine.
3. Con requisitoria scritta il P.G. , sul rilievo dell’erroneo precedere
della valutazione nel merito della richiesta di archiviazione rispetto a
1

MARRAPODI e disposto l’archiviazione degli atti perché gli elementi non

quella sulla ammissibilità dell’opposizione, ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti al G.I.P.
del Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

1. Il ricorso è infondato.
2. Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza
ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si
fonda, intesa quest’ultima come concreta incidenza dei predetti elementi
sulle risultanze delle indagini preliminari, con la conseguenza che
qualora

il

G.i.p.

abbia

dichiarato

“de

plano”

l’inammissibilità

dell’opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili
richiesti dall’art. 410 cod. proc. pen., il giudice di legittimità non può
sindacare la valutazione di merito già effettuata dal G.i.p. sulla
infondatezza della notizia di reato (Sez. 5, n. 47634 del 26/05/2014,
Bartolacci, Rv. 261675); ancora, al fine di valutare l’ammissibilità
dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il
giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica
dell’esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova
indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di
escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata
evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni
sostanziali del quadro probatorio (Sez. 3, n. 16551 del 03/11/2016,
Criscuolo, Rv. 269693).
3. Nella specie, il Giudice ha ritenuto – in conformità alla richiesta di
archiviazione del P.M. – la carenza dell’elemento oggettivo e soggettivo
del reato ipotizzato, rimarcando come l’opposizione – incentrandosi
sull’effettivo condizionamento delle conclusioni del c.t.u. – nulla avesse
detto in ordine alla presenza di un eventuale dolo intenzionale di danno
in capo alla indagata e, pertanto, non illuminasse il profilo del dolo
richiesto.
4. Pertanto, del tutto correttamente, il provvedimento impugnato condividendo la carenza degli elementi costitutivi del reato – ha
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

dichiarato inammissibile l’opposizione proposta in quanto inincidente
rispetto al tema penale ipotizzato.
5. Nel consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 22.11.2017.

P.Q.M.

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