Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54053 del 22/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 54053 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DE FRANCESCO MARIO nato il 17/03/1972 a SAN SALVO
BATTISTA GIUSEPPE nato il 17/05/1970 a LENTELLA

avverso l’ordinanza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Gianluigi PRATOLA che ha chiesto l’annullamento del
provvedimento con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per la
trattazione del gravame.

Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di L’Aquila con la ordinanza in epigrafe ha
dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’atto di appello proposto
dagli imputati Mario DE FRAN*C0 e Giuseppe BATTISTA avverso la
sentenza emessa in data 9.6.2015 nei loro confronti dal GUP del locale

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli
imputati che con rispettivi atti a mezzo del difensore deducono
identicamente violazione dell’art. 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett.
c)

cod.

proc.

pen.

risultando

l’appello di

ciascun

imputato

tempestivamente proposto alla data del 12.10.2015 in ragione della
indicazione, nel dispositivo della sentenza, del termine di gg. 60 per il
deposito della motivazione e, quindi, della sua scadenza alla data del
15.10.2015.
3. Con requisitoria scritta il P.G. sul rilievo della fondatezza del
ricorso ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata con
trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.
4. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato.
5. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che la sentenza
gravata fosse stata emessa senza l’indicazione del termine per il
deposito della motivazione, risultando – invece – tale riserva nel termine
di 60 gg. dal dispositivo emesso all’udienza (ancorchè non riprodotta
nella sentenza depositata).
6. Pertanto del tutto tempestivi risultavano gli appelli proposti dagli
imputati, rispettivamente, depositati il 12 e 14 ottobre 2015, scadendo il
relativo termine il 15.10.2015.
7. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza
impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per
il giudizio di merito di secondo grado.

1

Tribunale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio di merito di secondo grado.

Il Consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Presidente
GiacomdlPaolni

Così deciso il 22.11.2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA