Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54051 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 54051 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

Data Udienza: 07/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bono Filippo, nato il 23/08/1963 a Pavia

avverso l’ordinanza del 20/12/2016 del G.I.P. del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone
Perelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio in accoglimento del
secondo motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Bono Filippo ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Roma in data 20/12/2016, con cui è stata respinta l’opposizione che
il Bono aveva presentato dopo il rigetto da parte del P.M. presso il Tribunale di

/z

Roma di una richiesta di dissequestro e restituzione delle chiavi di due cassette
di sicurezza e di una somma di denaro, costituita da euro e dollari americani,
sottoposti a sequestro dalla P.G. a seguito di perquisizione ordinata dallo stesso
P.M.

2. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 355 cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Il sequestro effettuato dalla P.G. a seguito di perquisizione mirata alla

vicenda corruttiva per cui si procedeva, con particolare riguardo a
documentazione relativa ad acquisizione di asset dei fallimenti del gruppo
Magiste, nonché di documentazione relativa ai pagamenti effettuati, ai rapporti e
ai contatti tra gli indagati e agli accordi intercorsi, non aveva formato oggetto di
convalida da parte del P.M.: il G.I.P. aveva rilevato che il P.M. aveva
correttamente motivato sulla necessità di completare il quadro delle indagini in
corso mantenendo il sequestro del corpo di reato, quanto alle chiavi delle
cassette di sicurezza perché le stesse avrebbero potuto occultare documenti
inerenti all’operazione investigativa, e quanto al denaro perché lo stesso avrebbe
potuto ricomprendersi nella nozione di documentazione relativa ai pagamenti
effettuati.
Il ricorrente osserva che le cassette di sicurezza avrebbero potuto contenere
documenti ma anche altri beni mobili avulsi dalla vicenda processuale.
Relativamente al denaro, attesone il carattere fungibile e la natura di mezzo
di pagamento, non si sarebbe potuto parlare di documentazione.
In tale ottica sarebbe stato necessario che il sequestro di P.G., non
riconducibile direttamente al decreto di perquisizione e sequestro, fosse seguito
da convalida nei termini stabiliti, ciò che non era avvenuto.

3. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 262 e 263 cod. proc.
pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Sottolinea il ricorrente che non erano state indicate le ragioni per cui
avrebbe dovuto mantenersi in sequestro il denaro rinvenuto, posto che non si
sarebbe potuto addossare all’istante l’onere di provarne il legittimo possesso e
che del denaro rinvenuto non era stata attestata la qualità di corpo di reato in
relazione a quelle specifiche banconote, fermo restando che non era stata
motivata la necessità del vincolo a fini probatori.

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ricerca di documentazione riferibile ad operazioni finanziarie collegate alla

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, quanto alla somma di denaro, con riguardo ad
entrambi i motivi.

2. Venendo al primo motivo, si rileva che il P.M. ha omesso di convalidare il
sequestro eseguito dalla P.G. a seguito di decreto di perquisizione, con il quale

finanziarie collegate alla vicenda corruttiva ipotizzata, comprendente in
particolare documentazione relativa alla acquisizione di asset dei fallimenti del
gruppo Magiste e documentazione relativa ai pagamenti effettuati.
Bono Filippo ha dapprima chiesto la restituzione delle chiavi di due cassette
di sicurezza e di una somma di denaro in dollari e in euro e poi, a seguito del
rigetto dell’istanza da parte del P.M., ha presentato opposizione.
Il motivo di ricorso, incentrato sulla necessità della convalida, è, come
anticipato, fondato in relazione alla somma di denaro, mentre risulta
inammissibile quanto alle chiavi delle cassette di sicurezza.
Deve in effetti osservarsi che nel caso in cui sia ordinata una perquisizione la
P.G. delegata procede ai sensi dell’art. 252 cod. proc. pen. al sequestro di
quanto rinvenuto: peraltro il sequestro non può dirsi riconducibile al decreto
dell’A.G. allorché lo stesso non indichi con precisione quanto debba essere
ricercato ed eventualmente sequestrato oppure quando le cose in concreto
sottoposte a sequestro non siano strutturalmente riferibili all’oggetto indicato nel
decreto di perquisizione, pur rientrando nel novero delle cose pertinenti al reato.
E’ stato dunque affermato che necessita di convalida il sequestro di P.G.
eseguito in esecuzione di decreto di perquisizione e sequestro di cose pertinenti
al reato indicate genericamente, in modo da rimettere alla discrezionalità della
stessa P.G. l’individuazione concreta delle stesse (Cass. Sez. 2, n. 5494 del
28/1/2016, Bisogno, rv. 266306; Cass. Sez. 3, n. 9858 del 21/1/2016, Yun, rv.
266465).
Per contro è stato rilevato che «non è soggetto a convalida il sequestro
operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione del
P.M., nel caso in cui l’oggetto del sequestro non sia rimesso alla valutazione
discrezionale della P.G. ma risulti indicato con certezza dal pubblico ministero»
(Cass. Sez. 3, n. 12390 del 2/3/2010, C., rv. 246464).
Nel caso di specie la menzione della finalità dell’incombente, della
prospettiva di ricerca della prova e della natura dell’oggetto da ricercare e
sottoporre a sequestro, riconducibile alla categoria della documentazione, che di

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era stata disposta la ricerca di documentazione inerente alle operazioni

per sé, in base al disposto dell’art. 234 cod. proc. pen., evoca scritti o altri
reperti capaci di rappresentare fatti, persone o cose mediante la fotografia, la
cinematografia, la fonografia o con qualsiasi altro mezzo, implicava che le chiavi
delle cassette di sicurezza, essendo queste ultime potenzialmente idonee a
custodire documentazione nel senso indicato, dovessero reputarsi riconducibili al
decreto dell’A.G., diversamente dal denaro, che per la sua intrinseca fungibilità,
connessa alla qualità di mezzo di pagamento, giammai avrebbe potuto
inquadrarsi nella nozione di documentazione, salvo lo specifico caso in cui lo

evocatrice di fatti, situazioni, persone.
Quanto alle chiavi la doglianza formulata dal ricorrente è peraltro puramente
astratta e generica.
Con riferimento al denaro invece la stessa deve essere accolta, in quanto il
vincolo apposto dalla P.G. sulla somma di denaro, non essendo direttamente
riconducibile al decreto dell’A.G., avrebbe dovuto formare oggetto di tempestiva
convalida da parte del P.M., in mancanza della quale deve ritenersi sorto in capo
all’A.G. l’obbligo della restituzione (Corte Cost. n. 151 del 1993 e Cass. Sez. 6,
n. 2785 del 9/12/1993, dep. nel 1994, Severini, rv. 198241), salva l’imposizione
di vincolo sulla base di un autonomo titolo.

3. Il secondo motivo, specificamente concernente la somma di denaro, è
parimenti fondato.
Il sequestro eseguito ha natura probatoria e non preventiva e avrebbe
dovuto dunque essere legittimato da una specifica finalità connessa
all’accertamento dei fatti, quand’anche avente ad oggetto il corpo di reato (Cass.
Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Ferazzi, rv. 226713): nel caso di specie in
particolare avrebbe dovuto precisarsi da un lato quale correlazione fosse
possibile stabilire tra i reati ipotizzati e il denaro rinvenuto e dall’altro quale
finalità avesse rispetto all’accertamento dei fatti non solo la verifica del possesso
di una somma di denaro da parte del Bono, ma la specifica apposizione del
vincolo sulle banconote repertate, nella loro materialità, in quanto rilevanti ai fini
prospettati (Cass. Sez. 3, n. 36921 del 27/5/2015, Rossi, rv. 265009).
Nel caso di specie si è invece fatto genericamente riferimento a passaggi di
denaro e alla ipotetica necessità di verificare i pagamenti effettuati, ma non si è
fornita alcuna indicazione in ordine alla specifica individuazione di quelle
banconote in euro e in dollari ai fini dell’accertamento dei fatti.

4 Ne discende che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio
limitatamente alla somma di denaro, che deve essere restituita all’avente diritto.

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stesso fosse stato individuato in ragione della sua peculiare conformazione

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla somma di
denaro in sequestro, di cui ordina la restituzione al ricorrente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 7/11/2017

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