Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54050 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 54050 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

su ki ricorsi) proposti; da

9

Tipi Andrea, nato il 24/12/1960 a Roma

2) Coltellese Massimo, nato il 18/03/1956 a Roma

nei confronti di:
Rocchi Lidia, nata il 14/05/1956 a Roma

avverso la sentenza emessa in data 6/12/2016 dal G.U.P. del Tribunale di Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone
Perelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma;
udito il difensore Avv. Giuseppe Fatica, che ha concluso per l’inammissibilità o
per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 07/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/12/2016 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha dichiarato
non luogo a procedere nei confronti di Rocchi Lidia in relazione ai reati di cui agli
artt. 368 cod. pen. e 595 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, in
particolare ritenendo che non potesse ravvisarsi il dolo del delitto di calunnia e

delitto di diffamazione.

2. Hanno presentato ricorso Tripi Andrea e Coltellese Massimo, persone
offese, costituitesi parti civili nel processo a carico della Rocchi.
2.1. Con il primo motivo denunciano violazione di legge e vizio di
motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in
relazione all’art. 425 cod. proc. pen.
Il Giudice aveva pronunciato la sentenza valutando il merito e oltrepassando
il limite e le finalità di tipo prognostico proprie della specifica fase, per giunta
ponendo a fondamento della pronuncia le dichiarazioni della stessa imputata, che
non avrebbero potuto scongiurare la verifica dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo denunciano vizio di motivazione per
contraddittorietà, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Contraddittoriamente il Giudice aveva valorizzato l’assunto dell’imputata e
accreditato l’impossibilità a distanza di molti anni di superare il dubbio circa la
effettiva consapevolezza in capo alla Rocchi dell’attribuibilità alla stessa delle
firme apposte sui titoli e nel contempo aveva tuttavia ritenuto che la Rocchi
avesse precisa conoscenza del rapporto alla base della nascita dei titoli oltreché
della consegna di questi nelle mani del Tripi da parte del di lei marito.
Ciò era tanto più contraddittorio in relazione al fatto che nella denuncia del
Tripi si faceva riferimento a cambiali che venivano a mano a mano restituite e
sostituite, nonché in relazione all’identità delle firme con quella apposta dalla
Rocchi a margine nella procura al difensore.
2.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge penale ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 598 cod. pen.
Le frasi utilizzate nello scritto difensivo, incentrate sul fatto che Tripi e
Coltellese erano tossicodipendenti e consumatori abituali di cocaina, erano
svincolate dalle esigenze di difesa e non pertinenti non potendosi stabilire alcun
collegamento con la richiesta di pagamento di cambiali possedute dal Tripi.
Di qui la non configurabilità della causa di non punibilità.

2

che ricorresse la causa di non punibilità di cui all’art. 598 cod. pen. in ordine al

3. Ha depositato una memoria il difensore di Rocchi Lida, eccependo
l’inammissibilità del ricorso in relazione alla mancanza di legittimazione dei
ricorrenti, all’aspecificità dei motivi, alla correlabilità dell’attribuzione della
qualità di tossicodipendenti all’oggetto della causa e di una prova testimoniale, e
comunque deducendo l’infondatezza del ricorso e prima di esso della denunciaquerela dei ricorrenti.

1. Deve in primo luogo riconoscersi l’ammissibilità del ricorso, in quanto
presentato dalle persone offese, costituite parti civili, come tali legittimate ai
sensi dell’art. 428, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., nella formulazione
all’epoca vigente, prima delle modifiche introdotte dalla legge 103 del 2017, non
applicabili nel caso di specie.

2. Ciò posto, il ricorso presentato da Tripi Andrea e Coltellese Massimo è
fondato.

3. Posto che l’udienza preliminare è la sede nella quale deve compiersi una
verifica di tipo processuale non sulla colpevolezza dell’imputato bensì
sull’idoneità degli elementi acquisiti -quand’anche non univoci- a giustificare il
vaglio dibattimentale, in quanto connotati da serietà e comunque suscettibili di
sviluppi e approfondimenti (in senso analogo Cass. Sez. 5, n. 565 del
26/10/2016, dep. nel 2017, Dieng, rv. 269014; Cass. Sez. 2, n. 15942 del
7/4/2016, I., rv. 266443; Cass. Sez. 6, n. 17385 del 24/2/2016, Tali, rv.
267074), deve rimarcarsi come nel caso di specie, con riguardo al capo a),
avente ad oggetto la calunnia in danno del creditore Tripi Andrea, la sentenza
impugnata si limiti a prospettare un insanabile dubbio circa la consapevolezza in
capo alla Rocchi dell’attribuibilità alla stessa delle firme apposte sui titoli azionati
contro di lei e che ella ha disconosciuto, solo sulla base del fatto che i titoli
cambiari erano stati posti a fondamento di un decreto ingiuntivo dieci anni dopo
la loro scadenza: nella assai sintetica motivazione tuttavia non si dà conto del
complessivo quadro probatorio e dei contorni della vicenda e non si spiega
perché mai in concreto il dubbio debba reputarsi realmente insuperabile all’esito
di una verifica dibattimentale, di talché la motivazione si risolve in un assunto
meramente assertivo e apodittico.
D’altro canto, come esattamente dedotto dal ricorrente, nella motivazione si
annida una contraddizione, nella parte in cui da un lato si prospetta che non

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CONSIDERATO IN DIRITTO

sussisterebbe la possibilità di far chiarezza in ordine al coefficiente psicologico
dell’imputata in conseguenza del tempo trascorso e dall’altro si rileva che costei
aveva evidenziato che i titoli sarebbero stati consegnati da suo marito Di Bella
Luciano al Tripi, circostanza implicante una diversa consapevolezza in ordine agli
snodi della vicenda.
Di qui la necessità di una nuova valutazione previo annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.

la motivazione si risolva ancora una volta in un’asserzione meramente apodittica,
non essendo in alcun modo illustrate le ragioni per cui l’attribuzione a Tripi e
Coltellese della qualità di tossicodipendenti e cocainomani possa reputarsi
ricollegabile all’oggetto della causa, condizione indispensabile per poter applicare
la causa di non punibilità di cui all’art. 598 cod. pen. (sul punto Cass. Sez. 5, n.
2507 del 24/11/2016, dep. nel 2017, Carpinelli, rv. 269075).
Né potrebbe valorizzarsi sul punto la memoria difensiva presentata
nell’interesse della Rocchi, nella quale ab extrinseco e frammentariamente si
argomenta (con allegazione del capitolato) in ordine alla ravvisabilità di una
connessione della qualità attribuita con l’oggetto della causa civile, in relazione
ad una prova testimoniale dedotta, di cui peraltro non è stata allegata e provata
l’effettiva ammissione: in ogni caso si osserva che la verifica della connessione
implica una valutazione di merito estesa all’ambito della controversia ed esulante
dalla sfera del giudizio di legittimità, alla cui stregua possa stabilirsi in che
misura sia se del caso pertinente e funzionale l’attribuzione della qualità di
tossicodipendenti e cocainomani.
Anche sul punto dunque la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio all’Ufficio del G.U.P. del Tribunale di Roma.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio all’Ufficio del
G.U.P. del Tribunale di Roma.
Così deciso il 7/11/2017

Il Consigliere estensore
Massimo Ricciaelli

Il Presidente
Giacom Paole(ni

4. Quanto al delitto di diffamazione di cui al capo b), va inoltre rilevato come

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