Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54049 del 03/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 54049 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SERRAO FRANCESCO nato il 26/09/1957 a MESORACA

avverso l’ordinanza del 02/03/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Serrao Francesco impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame del 18/4/2017
che, in parziale riforma dell’ordinanza di custodia in carcere disposta dal gip del
Tribunale di Catanzaro il 14/2/2017 4~§1′ per la partecipazione ad una
associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con la aggravante
di cui all’articolo 7 d I 152/1991, nonché per vari reati fine, escludeva la gravità
degli indizi per il reato associativo, sostituendo la misura con quella degli arresti
domiciliari.
Primo motivo: violazione di legge in quanto, pur avendo il ricorrente chiesto a
mezzo del difensore la presenza alla udienza ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen.
, nulla aveva disposto il tribunale per consentire la sua presenza.
Secondo motivo: violazione di legge per essere intervenuto il deposito della
motivazione oltre i 45 giorni successivi alla decisione.
Terzo motivo: mancanza di motivazione in ordine al pericolo di recidiva.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, la nullità per omessa traduzione in udienza

Data Udienza: 03/10/2017

dell’indagato che aveva chiesto di presenziare, trattandosi di ipotesi di
partecipazione facoltativa, risulta sanata per omessa eccezione da parte del
difensore di fiducia in sede di udienza camerale.
Quanto al secondo motivo, il dispositivo della decisione è stato depositato il 6
marzo; da questa data decorreva il termine per il deposito della motivazione, di
giorni 45 come fissato dal Tribunale, con scadenza il 20 aprile. Quindi non vi è
alcun ritardo.
Il terzo motivo è infondato. La ordinanza sviluppa una motivazione delle
esigenze cautelari che, in modo sintetico, se letta unitamente alla ricostruzione del

immune da vizi logici. Difatti prende atto della minore gravità dell’ipotesi di accusa
ma dell’esservi comunque un chiaro segno della stabile dedizione a traffici criminali
nel settore del traffico di droga.
PQM
Rigetta il r corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2017

ruolo criminale del ricorrente, è soddisfacente sul piano della completezza ed

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