Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54046 del 03/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 54046 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nel procedimento a carico di:
MUSINA PASQUALE nato il 16/05/1976 a ORGOSOLO
avverso l’ordinanza del 14/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto
del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale del riesame di Cagliari, decidendo con il provvedimento in epigrafe
sulla richiesta di riesame presentata da Musina Pasquale contro l’ordinanza
del 28 febbraio 2017 del giudice per le indagini preliminari di Cagliari che gli applicava
la misura della custodia in carcere per la partecipazione ad una associazione dedita al
traffico di armi e stupefacenti nonché per la detenzione a fini di spaccio di 1 kg di
cocaina ricevuta dal complice Mereu, annullava l’ordinanza limitatamente a tale ultimo
reato, per la nullità conseguente alla mera apparenza della motivazione sulla
responsabilità, limitata ad una generica affermazione di sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza.

Data Udienza: 03/10/2017

Il pubblico ministero ricorre contro tale decisione rilevando, con unico motivo,
che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del riesame, nell’ordinanza
impugnata è chiaramente descritto – da pag. 59 a pag. 63 – che il possesso dello
stupefacente è circostanza emersa dalle intercettazioni ambientali nella abitazione del
predetto Mereu e, comunque, vi è un espresso richiamo alla informativa della polizia
giudiziaria che ha ricostruito tale fatto. Inoltre, oltre tali richiami, il giudice nel corpo
del provvedimento aveva sintetizzato l’intercettazione ambientale del

10 novembre

soggetto che chiama Pascaleddu, univocamente identificabile nel ricorrente, gli avesse
dato il corrispettivo di C 25.000.
Pertanto la motivazione non è affatto mancante e, comunque, ricorrevano le
condizioni perché il Tribunale procedesse alla sua integrazione.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha correttamente rilevato la assenza di valutazioni proprie del
giudicante al fine di ritenere la responsabilità per il fatto di cui al capo 1), essendovi
soltanto l’affermazione che ciò risultasse dagli atti; ed ha considerato come, in base
all’art. 309, comma 9, u.p., cod. proc. pen., ciò comporti una nullità non sanabile con
la integrazione della motivazione. Lo stesso ricorso, del resto, non afferma affatto che
vi sia stata una tale valutazione propria del giudice vi sia stata, bensì ritiene sufficiente
la mera esposizione dei mezzi di prova e/o il rinvio alle valutazioni della pg ( «….
esplicito richiamo, fatto dal giudice, al contenuto delle lunghissime intercettazioni
ambientali …», «espresso richiamo alla corposa sezione della informativa …. che ha
analiticamente ricostruito tale fatto: si veda la nota 32 … che opera un rimando alle
pagg. da 89 a 180 della informativa»).
È in tale modo confermata la assenza di “autonoma valutazione” che precludeva
l’intervento del giudice del riesame che, si rammenta, può completare la motivazione
del giudice che emette la misura ma non sanare la nullità assoluta rappresentata dalla
sua assenza o mera apparenza.
PQM
Rigetta il ricorso. anda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,
comma 1-ter, disp.
Roma, così dec

cod. proc. pen..
nella camera di consiglio del 3 ottobre 2017

2012 nel corso della quale il Mereu parlava di tale cessione di droga negando che il

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