Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54045 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 54045 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cao Mosé, nato a Lotzorai il 05/11/1963

avverso la ordinanza del 27/04/2017 del Tribunale di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Cagliari ha
confermato l’ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia
cautelare in carcere adottata in data 6 aprile 2017 dal Giudice per le Indagini
Preliminari di Lanusei nei confronti di Mosè Cao, gravemente indiziato della

Data Udienza: 27/09/2017

commissione di quarantuno episodi di acquisto, cessione e detenzione a fine di
spaccio di cocaina, in prevalenza, ma anche di manjuana, posti in essere in
Tertenia, Lotzarai e paesi limitrofi dal mese di gennaio al mese di settembre del
2015.

2. Ricorre avverso tale ordinanza l’avv. Paolo Giuseppe Pilia, difensore del
Cao, e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso e,
segnatamente, la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla

della misura coercitiva applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello
stesso dedotti si rivelano manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente si duole che in un distinto e precedente
procedimento penale (e, segnatamente, nei procedimenti riuniti n. 223/2014
R.G.N.R., n. 600/2014 R.G.N.R. e n. 283/2015 R.G.N.R.) il Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di Lanusei aveva applicato nei confronti del Cao
la misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, eseguita
in data 28 luglio 2016, in relazione ad un episodio di cessione di cocaina posto in
essere in data 13 agosto 2014.
Tale misura cautelare era, peraltro, stata revocata in data 16 dicembre
2016, in ragione del tempo trascorso dalla applicazione della stessa e della
assenza di violazioni delle prescrizioni connesse a tale misura nell’arco temporale
intercorrente tra il 28 luglio ed il 16 dicembre 2016.
Secondo il ricorrente, pertanto, tale provvedimento fondava la preclusione
del giudicato cautelare relativamente alla insussistenza delle esigenze cautelari
nella attualità e la ordinanza impugnata aveva obliterato tale dato, idoneo a
recidere ogni continuità tra le condotte poste in essere nel 2015 e la situazione
attuale.
L’attualità delle esigenze cautelari, peraltro, non poteva essere inferita dal
rinvenimento presso l’abitazione del Cao di sostanza stupefacente, peraltro in
quantitativo irrisorio, in data 28 febbraio 2016, in quanto lo stesso era
compatibile con il dichiarato uso personale di tali sostanze.
Nella ordinanza impugnata si era, dunque, attribuito un peso
preponderante alla concretezza del pericolo di recidiva, in ragione dei precedenti
penali dell’indagato, a discapito della verifica della attualità dello stesso.

2

carenza di attualità delle esigenze cautelari ed alla mancanza di proporzionalità

In seguito alla modifica introdotta nel testo dell’art. 274 cod. proc. pen.
dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il pericolo che l’imputato commetta altri delitti
deve, tuttavia, essere non solo concreto, ma anche attuale e, pertanto, non è più
sufficiente ritenere, in termini di certezza o di alta probabilità, che l’imputato
torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario
prevedere, in termini di certezza o di alta probabilità, che all’imputato si presenti
effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti.
La distanza temporale tra i fatti ed il momento della decisione cautelare,

dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in
relazione a tale attualità, sia in relazione alla scelta della misura, che nella specie
era rimasto inevaso.
3. Tale motivo di ricorso deve essere disatteso in quanto si rivela
manifestamente infondato.
4. Nella ordinanza impugnata si argomenta, infatti, non certo illogicamente
la sussistenza del pericolo di recidiva del Cao in ragione del numero elevato di
condotte criminose (ben quarantuno) accertate dal gennaio al dicembre 2015,
del carattere stabile ed organizzato della attività di spaccio, della cessione a terzi
di plurime sostanze stupefacenti e della presenza di una clientela abituale, dei
gravi precedenti penali del prevenuto (anche per associazione a delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), del proprio elevato tenore di vita
ad onta dello stato di disoccupazione, della pervicacia del proposito criminoso,
dimostrata dalla prosecuzione dell’attività illecita nonostante le condanne ed i
sequestri subiti, e dalla disponibilità di legami consolidati e fiduciari con ambienti
dediti al narcotraffico, in grado di approvvigionare costantemente l’indagato.

5. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, ritenuto sussistente l’attualità del
pericolo di recidiva in ragione del rinvenimento nella disponibilità del prevenuto,
nel corso della perquisizione del 18 febbraio 2016 posta in essere nell’ambito del
procedimento n. 1088/2012, di sostanza stupefacente e di sostanza da taglio.
Inoltre, in data 7 aprile 2017, all’atto dell’esecuzione della misura cautelare
oggetto del provvedimento di cui si controverte, in sede di perquisizione
domiciliare, erano anche stati rivenuti un contenitore di plastica con residui di
polvere bianca, un bilancino di precisione ed uno strumento elettronico per la
ricerca di frequenze elettromagnetiche, verosimilmente utilizzato dall’indagato
per eludere le investigazioni, in aggiunta a due involucri di plastica contenenti gr.
0,851 di sostanza bianca, e due bustine, contenenti rispettivamente gr. 0,599 e
gr. 0,914 di polvere bianca.

3

inoltre, giacché tendenzialmente dissonante con l’attualità ed intensità

6. Tali elementi inducevano, pertanto, nella valutazione non illogica del
Tribunale di Cagliari a ritenere subvalente la rilevanza del tempo trascorso dai
fatti, in quanto lo stesso non consentiva in alcun modo di ritenere che il Cao
avesse preso le distanze dal proprio stile di vita stabilmente dedito al
narcotraffico e che il prevenuto avesse interrotto le proprie attività illecite nel
periodo in cui erano state interrotte le intercettazioni telefoniche ed ambientali.
7. Ritiene, pertanto, il Collegio che il Tribunale del riesame di Cagliari abbia

le valutazioni espresse nella ordinanza impugnata non rivelano contraddittorietà
o manifeste illogicità e, pertanto, si sottraggono al sindacato di questa Corte.
E’ noto, del resto, come, pur a fronte di orientamenti non ancora
definitivamente consolidati, la concretezza del pericolo di recidiva sia
essenzialmente riferita ad un dato personologico che segnala l’attitudine a
delinquere del soggetto, destinata a protrarsi nel tempo, mentre l’attualità sia
correlabile alla sussistenza di occasioni prossime, nelle quali tale attitudine possa
ulteriormente esprimersi (in tal senso può richiamarsi Cass. Sez. U. n. 20769 del
28/4/2016, Lovisi, sul punto non massimata); a tale fine, tuttavia, non può
considerarsi solo l’oggettiva esistenza delle occasioni che possono intervenire ab

extrinseco, ma deve valutarsi anche il contesto di vita attuale del soggetto, nel
quale costui, proprio in ragione di quella capacità a delinquere, abbia la
possibilità di ricercare o creare lui stesso quelle occasioni (ex plurimis: Sez. 6, n.
1082 del 12/11/2015, Capezzera, Rv. 265958; Sez. 6, n. 17935 del 23/02/2017,
Coba; Sez. 6, n. 3803 del 23/11/2016, Romano).

8. Il Tribunale del riesame di Cagliari, a ben guardare, si è attenuto proprio
a tale canone, scrutinando il profilo personologico del Cao e rilevando che, a
fronte dei significativi dati sintomatici sopra rappresentati, era da ritenersi
attuale il pericolo che il ricorrente, ove dovesse godere di un regime cautelare
più tenue di quello in atto, avrebbe potuto ricercare attivamente e procurarsi
occasioni propizie al compimento di nuovi reati.

9.

Integralmente infondato si rivela, inoltre, il richiamo operato dal

ricorrente al c.d. giudicato cautelare, asseritamente formatosi per effetto della
ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lanusei del 16
dicembre 2016, in relazione all’episodio di cessione posto in essere dal Cao in
data 13 agosto 2014, in quanto le ordinanze in materia cautelare, quando siano
esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva
esclusivamente “endoprocessuale” (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato,

4

fatto corretto governo del canone di attualità del pericolo di recidiva, atteso che

Rv. 235908; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 6, n.
7375 del 03/12/2009 (dep. 24/02/2010), Bidognetti, Rv. 246026) e, pertanto,
la stessa opera esclusivamente nel medesimo procedimento nel quale si è
formata, e non già, come nella specie, in distinti procedimenti penali.
La diagnosi cautelare operata dal Giudice per le indagini preliminari del 16
dicembre 2016, con riferimento ad un unico episodio di cessione di sostanza
stupefacente, non poteva, pertanto, esercitare alcuna efficacia preclusiva sulla
valutazione in punto di esigenze cautelari del ben più ampio novero di condotte

10.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza e

contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata relativamente al
giudizio di proporzionalità della misura applicata.
Il Tribunale del riesame di Cagliari, in ordine alla scelta della misura
coercitiva, infatti, aveva indebitamente obliterato che i fatti contestati erano stati
posti in essere nel 2015 e la diagnosi di insussistenza delle esigenze cautelari
espressa nell’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di
Lanusei del 16 dicembre 2016.
La scelta della misura era stata ancorata, pertanto, esclusivamente alla
pretesa gravità del rischio di reiterazione del reato.

11. Anche tale censura si rivela manifestamente infondata.

12. Il Tribunale del riesame di Cagliari ha, infatti, non illogicamente rilevato
in punto di proporzionalità e di adeguatezza della misura coercitiva come gli
elementi sopra citati indicassero come il Cao avesse fatto del narcotraffico una
scelta di vita e, pertanto, come l’unica misura idonea a fronteggiare tale
qualificato pericolo di recidiva fosse la custodia cautelare in carcere.
D’altra parte altre misure meno afflittive, quale quelle degli arresti
domiciliari, ancorché eseguite ricorrendo all’utilizzo di mezzi elettronici di
controllo, non sarebbero risultate idonee a prevenire il pericolo di recidiva, avuto
riguardo alle specifiche modalità delle condotte criminose contestate, che
potevano essere reiterate anche a mezzo dei più comuni mezzi di comunicazione
ed anche senza che il ricorrente si spostasse dal proprio domicilio, come,
peraltro, era emerso in occasione di alcune cessioni di sostanza stupefacente
accertate nel contesto del presente procedimento.

13.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato

inammissibile.

5

criminose contestate al Cao nel presente procedimento.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000, in favore della cassa delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/09/2017.

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA