Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54034 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 54034 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CECINI ANGELA nato il 14/03/1969 a PESARO parte offesa nel procedimento
ci
IGNOTI
avverso la sentenza del 27/12/2016 del GIP TRIBUNALE di PESARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette che concludeva per l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 giudice per le indagini preliminari di Pesaro disponeva l’archiviazione del
procedimento per appropriazione indebita iscritto nei confronti di ignoti senza
effettuare alcuna valutazione in ordine all’ammissibilità dell’atto di opposizione
ritualmente presentato.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore
della persona offesa che deduceva:

Data Udienza: 26/10/2017

2.1. vizio di legge: la mancata valutazione della ammissibilità dell’atto avrebbe
prodotto una violazione del diritto di difesa e, segnatamente, del diritto al
contraddittorio cartolare (ed eventualmente camerale) e per mancanza assoluta
della motivazione.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato.

4.1.11 ricorrente invoca il riconoscimento della lesione del diritto all’esercizio del
diritto al contraddittorio dell’offeso, ovvero al diniego di esercizio dell’unico
strumento di cui esso dispone per sostenere le eventuali ragioni di contrasto alla
scelta di inazione effettuata dal pubblico ministero. Tale pretesa viene tutelata
primariamente attraverso l’esercizio del diritto ad attivare il contraddittorio orale,
condizionato al superamento del vaglio di ammissibilità dell’opposizione.
Circa i limiti del giudizio di ammissibilità, la Corte di cassazione ha più volte
ribadito che «ai fini dell’ ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza
degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, e, quindi, l’idoneità delle
prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza,
tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico sull’esito della investigazione
suppletiva richiesta» (Cass. Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013, dep. 2014, Rv.
258667; Conf. n. 558 del 2014, non massimata; nello stesso senso Cass.,

Sez.

2, n. 43113 del 19/09/2013, Rv. 257236.; Cass., sez. 2, n. 8129 del
03/02/2012, Rv. 252476). Ha inoltre stabilito che a fronte dell’opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari
deve, di norma, provvedere a fissare l’udienza camerale per la decisione nel
contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta del

pubblico

ministero; il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta, peraltro,
inoperante in due soli casi e cioè: a) quando non sia stata presentata tempestiva
opposizione (art. 409 cod.proc.pen., comma 1); b) quando la parte offesa non
abbia ottemperato l’onere, imposto a pena d’inammissibilità (art. 410
cod.proc.pen., comma 1), di indicare i temi dell’investigazione suppletiva” e “i
relativi elementi di prova”. Da ciò consegue che il giudice deve limitare il giudizio
di ammissibilità sull’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli
atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo
anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o
all’esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione è

2

4. Il ricorso è fondato.

rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito
camerale (Cass. sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012 Rv. 252476).
Né il giudizio sulla ammissibilità può essere omesso: nell’archiviare “de plano”
nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma
dell’art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare
specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia
all’inammissibilità dell’opposizione, che può essere dichiarata per omessa
indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di

quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove
difettino tali condizioni, l’archiviazione “de plano” determina una violazione del
contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione. (Sez. 6, n. 53433 del
06/11/2014 – dep. 22/12/2014, P.O. in proc. c. Ignoti, Rv. 26207901)
L’opposizione si prospetta, dunque, funzionalmente orientata ad attivare il
procedimento camerale per consentire lo sviluppo del contraddittorio tra soggetti
processuali che vantino interessi antagonisti mentre la risposta all’istanza di
tutela dell’interesse dell’offeso è demandata alla fase successiva alla celebrazione
dell’udienza e presuppone la presa in carico dei contenuti emersi nella fase orale.
4.2. Nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione non forniva alcuna
indicazione in ordine alla doverosa valutazione in ordine alla ammissibilità
dell’atto di opposizione.
4.3. Il ricorso deve pertanto essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere
annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per
l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento e dispone la trasmissione degli atti al
tribunale di Pesaro per l’ulteriore corso
Così deciso in Roma, il giorno 26 ottobre 2017

Sentenza a motivazione semplificata

prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in

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