Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54033 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 54033 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INGARGIOLA ALESSANDRO nato il 01/09/1965 a ROMA parte offesa nel
procedimento
c/
TOGNACCI VANNA nato il 27/09/1950 a VERONA
avverso il decreto del 20/04/2017 del GIP TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG che concludeva per l’annullamento senza rinvio

Data Udienza: 26/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 giudice per le indagini preliminari di Roma dispone l’archiviazione del
procedimento per circonvenzione di incapace in epigrafe senza effettuare alcuna
valutazione in ordine all’ammissibilità dell’atto di opposizione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del figlio
del presunto circonvenuto che deduceva:

prodotto una violazione del diritto di difesa e segnatamente del diritto al
contraddittorio cartolare (ed eventualmente camerale) e per mancanza assoluta
della motivazione. In punto di legittimazione ad impugnare si rimarcava che il
delitto di circonvenzione di incapace aveva ad oggetto una polizza disinvestita a
favore dell’indagata che vedeva come beneficiario il ricorrente che quindi
risultava direttamente danneggiato dal reato. Inoltre si deduceva che, benché
non iscritto formalmente, il procedimento era aperto anche in relazione al reato
previsto dall’art. 591 cod. pen. ovvero abbandono di incapace e che comunque
poteva essere ritenuta anche l’ipotesi di truffa in danno del ricorrente

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il difensore dell’indagata presentava memoria con la quale instava per la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

5.11 ricorso è inammissibile.
5.1. Il collegio ribadisce che in tema di delitto di circonvenzione di persone
incapaci il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi
compiuti dall’incapace medesimo non assume la veste di persona offesa, che
spetta soltanto all’incapace circonvenuto e, pertanto, non ha diritto di avere
avviso della proposizione della richiesta di archiviazione (Cass. sez. 2, n. 20809
del 20/04/2016, P.O. in proc. Versari, Rv. 267036; Cass. Sez. 2, n. 38508 del
13/10/2010, Mariani e altri, Rv. 248919; Cass. Sez. 2, n. 7192 del 17/01/2008,
P.O. in proc. Rambelli e altri, Rv. 239504).
Nel caso di specie l’opponente, oggi ricorrente, è il figlio del circonvenuto che
assume la veste di danneggiato in quanto la circonvenzione ineriva il
disinvestimento a favore della Tognacci, indagata di una polizza di cui risultava
beneficiario l’Ingargiola, danneggiato, dunque ricorrente non legittimato.

2

2.1. vizio di legge: la mancata valutazione della ammissibilità dell’atto avrebbe

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il giorno 25 ottobre 2017

Sentenza a motivazione semplificata

ammende.

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