Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54032 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 54032 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRASSI DINO PASQUALE nato il 02/04/1937 a NANTO parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 20/09/2016 del GIP TRIBUNALE di VICENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG che concludeva per il rigetto del ricorso

Data Udienza: 26/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Giudice per le indagini preliminari di Vicenza, all’esito dell’udienza camerale
fissata in seguito alla proposizione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione,
disponeva l’archiviazione del

procedimento a carico di ignoti

per usura

bancaria. Il giudice rilevava che il contenuto dell’atto di opposizione era
sostanzialmente riferibile ad altra vicenda giudiziaria conclusasi con un decreto
di archiviazione emesso senza opposizione delle persone offese, ritualmente

dovuto essere effettuata attraverso un provvedimento ex art. 114 cod. proc.
pen.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della
persona offesa che deduceva:
2.1. mancata assunzione di prova decisiva: s4:i deduceva l’omessa valutazione
della natura dirimente della predisposizione di una consulenza tecnica
finalizzata da accertare l’usura.
2.2. vizio di motivazione: si deduceva che i fatti oggetti del

presente

procedimento erano diversi rispetto a quelli già valutati e che pertanto era
erroneamente ritenuto che le doglianze proposte avrebbero dovuto essere
inquadrate come una istanza finalizzata alla riapertura delle

indagini nel

procedimento già archiviato.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per

il rigetto del

ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità

il ricorso per

cassazione avverso il provvedimento di archiviazione pronunciato all’esito
dell’udienza camerale conseguente d’opposizione è consentito solo per motivi
concernenti la violazione del contraddittorio ex art. 127 comma 5 cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza della cassazione, che si condivide, è inoltre affetto da
nullità per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per
cassazione, il provvedimento di archiviazione che omette di valutare le ragioni
esposte dalla persona offesa nell’atto di opposizione (Cass. sez. 3, n. 19132 del
27/03/2014, Rv. 260109; Cass. sez. 7, n. 3826 del 09/10/2013, Rv. 259145). Il
contraddittorio risulta dunque tutelato non solo nella dimensione “formale”, ma
anche in quella “sostanziale”, essendo stato riconosciuto l’onere del giudice di
valutare le questioni proposte con l’atto di opposizione.
Il “merito” della decisione adottata all’esito dell’udienza camerale resta invece,
interamente sottratto al sindacato di legittimità (Cass.

sez. 1, n. 9440 del

03/02/2010, Rv. 246779; Cass. sez. 2, n. 29936 del 04/07/2013, Rv. 256660;
2

informate; rilevava altresì che la riapertura dell’indagine archiviata avrebbe

Cass. sez. 2, n. 39153 del 27/09/2012, Rv. 252982). Non è infatti ammissibile il
ricorso per cassazione avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione per vizio
di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa considerazione di
circostanze di fatto già acquisite (v. Cass. 20.6.2004, Migliaccio; Cass.
23.12.1992, Cassiano) e non possono essere censurate né “le valutazioni
espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e neppure le
considerazioni in base alle quali il P.M. abbia richiesto l’archiviazione, essendo il
giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio

dell’azione penale” (Cass. pen. 28.9.1999, Mezzaroma e più di recente Cass. sez.
1 n. 8842 del 7.2.2006).
4.2. Nel caso di specie, nel provvedimento di archiviazione il giudice per le
indagini preliminari dava atto di avere valutato gli argomenti proposti
dall’opponente e concludeva per la necessità di archiviare un procedimento
originato da una querela che veniva ritenuta pertinente a fatti già indagati in
procedimento conclusosi con l’archiviazione. Tale valutazione tecnico-giuridica
non è censurabile in Cassazione, dove l’unico vizio proponibile è la violazione di
legge che si traduca nella lesione del contraddittorio.
Nel caso in esame, l’udienza camerale veniva regolarmente svolta ed il
provvedimento impugnato evidenziava che il decidente aveva tenuto in
considerazione gli argomenti proposti dall’opponente.
L’ordinanza impugnata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

5.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 26 ottobre 2017.

convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare

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