Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54031 del 26/10/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 54031 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VOLPE MICHELE nato il 07/02/1954 a CASTELLUCCIO DEI SAURI parte offesa
nel procedimento
c/
AUGELLO PASQUALE nato il 27/04/1953
ERCOLINO GIOVANNI nato il 26/02/1945
FINI MICHELE nato il 12/03/1950
GIULIANI GENNARO nato il 27/03/1967
BIANCOFIORE MATTEO
PALLADINO GIUSEPPE nato il 07/12/1967
avverso il decreto del 13/01/2017 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG che concludeva per la inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 26/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

.

1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia all’esito
dell’udienza camerale fissata in seguito alla presentazione dell’opposizione
disponeva l’archiviazione del procedimento iscritto a carico di ignoti per il reato
di usura bancaria rilevando la carenza di elementi idonei a configurare il reato
contestato con riguardo al profilo soggettivo.

dell’imputato che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione: gli argomenti offerti sarebbero “apparenti”
e non sarebbero stati presi in carico dal giudice le ragioni offerte con l’atto di
opposizione con conseguente violazione del contraddittorio sostanziale che
configurerebbe una violazione del diritto di difesa e la nullità del provvedimento.

3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, concludeva per

l’inammissibilità del ricorso.

4.11 difensore degli indagati depositava memoria con la quale instava per la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

5.11 ricorso è inammissibile.
5.1. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di archiviazione pronunciato all’esito
dell’udienza camerale conseguente d’opposizione è consentito solo per motivi
concernenti la violazione del contraddittorio ex art. 127 comma 5 cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza della cassazione, che si condivide, è inoltre affetto da
nullità per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per
cassazione, il provvedimento di archiviazione che omette di valutare le ragioni
esposte dalla persona offesa nell’atto di opposizione (Cass. sez. 3, n. 19132 del
27/03/2014, Rv. 260109; Cass. sez. 7, n. 3826 del 09/10/2013, Rv. 259145). Il
contraddittorio risulta dunque tutelato non solo nella dimensione “formale”, ma
anche in quella “sostanziale”, essendo stato riconosciuto l’onere del giudice di
valutare le questioni proposte con l’atto di opposizione.
Il “merito” della decisione adottata all’esito dell’udienza camerale resta invece,
interamente sottratto al sindacato di legittimità (Cass.

sez.

1, n. 9440 del

03/02/2010, Rv. 246779; Cass. sez. 2, n. 29936 del 04/07/2013, Rv. 256660;
Cass. sez. 2, n. 39153 del 27/09/2012, Rv. 252982). Non è infatti ammissibile il
ricorso per cassazione avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione per vizio
2

2. Avverso tale provvedimenti proponeva ricorso per cassazione il difensore

di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa considerazione di
circostanze di fatto già acquisite (v. Cass. 20.6.2004, Migliaccio; Cass.
23.12.1992, Cassiano) e non possono essere censurate né “le valutazioni
espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e neppure le
considerazioni in base alle quali il P.M. abbia richiesto l’archiviazione, essendo il
giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio
convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare
dell’azione penale” (Cass. pen. 28.9.1999, Mezzaroma e più di recente Cass. sez.

5.2. Nel caso di specie, nel provvedimento di archiviazione il giudice per le
indagini preliminari dava atto di avere valutato gli argomenti proposti
dall’opponente e concludeva per la impossibilità di dimostrare l’elemento
soggettivo del reato per cui si procedeva: la doglianza che invoca il
riconoscimento della violazione del contraddittorio è, dunque, manifestamente
infondata.
Le censure in ordine alla motivazione del provvedimento sono, invece,
inammissibili in quanto non proponibili avverso l’ordinanza di archiviazione,
impugnabile solo nei casi in cui si invochi la violazione del contraddittorio.
6.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 26 ottobre 2017

Sentenza a motivazione semplificata

1 n. 8842 del 7.2.2006)

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