Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5403 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5403 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERTUCCI FRANCESCO N. IL 10/09/1965
avverso l’ordinanza n. 171/2012 TRIBUNALE di MONZA, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 16 ottobre 2012 il Tribunale di Monza,
giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da Bertucci
Francesco, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della
continuazione tra plurimi fatti criminosi separatamente giudicati (due furti,
una rapina, due violazioni della legge sugli stupefacenti, una violazione di
recente).
Il Tribunale, pur considerando lo stato di tossicodipendenza del Bertucci
ha escluso che i reati, commessi a più anni di distanza l’uno dall’altro e in
parte eterogenei tra loro, potessero essere ricondotti ad un disegno
criminoso unitario in cui tutti fossero ricompresi, almeno nelle linee
essenziali, fin dal momento della commissione della prima violazione.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Bertucci personalmente, il quale deduce l’erronea applicazione degli artt.
81, comma secondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché assolutamente generico a fronte
delle puntuali argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata, la quale,
con motivazione completa e coerente, esente da violazioni delle regole della
logica e del diritto, ha rilevato,
innanzitutto, che lo stato di
tossicodipendenza non è di per se solo sufficiente a dimostrare l’unitarietà
del disegno criminoso, dovendo il giudice verificare che i reati siano frutto di
una medesima iniziale rappresentazione e deliberazione, sia pure di
massima, e, nel caso di specie, la disomogeneità seppure parziale delle
domicilio), commessi dal 15/02/1992 (il più remoto) al 24/02/2005 (il più
violazioni; la distanza temporale intercorrente tra quelle omogenee (il primo
reato in materia di stupefacenti risale al 2001 e il secondo è del 2005; il
furto risale al 15/02/1992 e la rapina segue a distanza di oltre quattro anni,
il 28/12/1996; la violazione di domicilio è del 27/06/2001); le carcerazioni
subite dal Bertucci tra i vari reati commessi; tutto deponeva per
l’inesistenza di un disegno unitario comprendente, fin dal primo reato,
quello successivo.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ex art. 581, comma
1, lett. c), cod. proc. pen., segue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod.
i
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proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.
P.Q.M.