Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 54027 del 05/07/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 54027 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARIU LUCA nato il 13/11/1973 a BORGOMAN ERO

avverso l’ordinanza del 06/12/2016 del TRIB. LIBERTA di VARESE
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG
,

Data Udienza: 05/07/2017

RITENUTO IN FATTO

ARIU Luca, indagato per la violazione dell’art. 648 cod. pen. e 5 d.lgs 74/2000,
tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 6.12.2016 con la
quale il Tribunale del Riesame di Varese ha rigettato la richiesta di annullamento
dei decreti di sequestro (previa convalida) emessi dal Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Varese ex art. 335 cod. proc. pen.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti

1) ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. violazione degli artt. 125
comma 1, 335 comma 2 cod. proc. pen. e 111 cost., perché i decreti di
convalida del Pubblico Ministero sarebbero privi di motivazione circa le esigenze probatorie collegate al corpo del reato costituito dalla somma in sequestro.
2) Ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per difetto assoluto del presupposto di legittimità del sequestro disposto nei confronti del ricorrente ed insussistenza in
particolare del funnus commissi delicti, mancando qualsiasi indicazione circa
il reato presupposto della contestata ricettazione ovvero della evasione fiscale.
Il procuratore generale di questa Corte ha depositato memoria scritta chiedendo il
rigetto del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che in data 6.11.2016 la
Guardia di Finanza di Luino nel corso di un controllo, rinveniva, nel bagagliaio
dell’ autovettura condotta dall’Ariu, un borsone contenente la somma contante di
314.380,00 C suddivisa in mazzette, legate e celofanate.
Richiesto di spiegare il possesso della suddetta somma, il ricorrente dichiarava
trattarsi di ricavi del proprio locale commerciale sito in Spagna, senza peraltro fornire documentazione comprovante l’asserzione.
In data 8.11.2016 la Guardia di Finanza di Luino procedeva a nuovo controllo del
veicolo condotto dall’Ariu rinvenendo l’ ulteriore somma (parzialmente occultata in
un’intercapedine dell’autovettura) di C 49.210,00 che il ricorrente giustificava affermando trattarsi di propri risparmi già custoditi in un luogo nascosto.
Entrambi i sequestri di polizia giudiziaria, entro i termini di legge, venivano convalidati dal Pubblico Ministero del tribunale di Varese con la seguente motivazione:
“…indagato per il delitto di cui all’art. 648 per avere, al di fuori dei casi di concorso
nel reato ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto acquistato o comunque rice-

motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

vuto l’importo di C 314.380,00 (nel secondo provvedimento viene fatto riferimento
alla diversa somma di 49.210,00 C ndr) proveniente da qualsiasi delitto commesso

da ignoti in data sconosciuta… Ritenuto altresì che ricorrono i presupposti per convalidare il sequestro, trattandosi di corpo del reato, posto che, come può desumersi dall’importo sequestrato (decisamente ingente e sproporzionato rispetto alla
capacità reddituale del soggetto) e dalla mancanza di plausibili giustificazioni da
parte dell’interessato, si tratta con ogni probabilità di una somma di provenienza
illecita”.

trambi i sequestri adeguatamente motivato, valorizzando, a sostegno della esistenza degli indizi del fumus connmissi delicti, i seguenti elementi di fatto desumibili dai provvedimenti: a) ammontare rilevante degli importi sequestrati; b) sproporzione degli stessi rispetto ai redditi dell’indagato; c) reiterazione della condotta
dell’indagato nell’arco di due giorni; d) contraddittorietà delle spiegazioni circa la
provenienza del denaro.
Con il primo motivo la difesa denuncia l’assenza di motivazione in relazione alla
finalità probatoria che il Pubblico Ministero intende perseguire, con il secondo motivo la difesa denuncia la mancanza del presupposto legittimante il sequestro, costituito dal fumus commissi delicti.
Il ricorso è infondato in relazione ad entrambi i punti dedotti. Secondo la più recente giurisprudenza il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono
corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in
ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la “res” sequestrata ed
il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità del provvedimento in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è “in re ipsa” [Cass. sez. 2 n. 50175 del 25.11.2015 in Ced Cass. rv
265525; Cass. sez. 2 n. 6149 del 9.2.2016 in Ced Cass. rv 266072; Cass. sez. 2
n. 46357 del 20.7.2016 in Ced Cass. rv. 268510; Cass. sez. 2 n. 52259 del
28.10.2016 in Ced Cass. rv 268374].
La decisione impugnata, sul punto dianzi indicato, è corretta perché il Giudice del
riesame ha espressamente motivato in relazione alla verificata correlazione fra
l’oggetto del sequestro e l’illecito ipotizzato null’altro essendo necessario ai fini del
giudizio di legittimità del provvedimento di sequestro di denaro che per le modalità del trasferimento, entità della somma, assenza di documentazione di accompagnamento appare ampiamente giustificato.
In ordine alla prova del fumus commissi delicti va ancora osservato che il provvedimento impugnato è sorretto da adeguata motivazione. Infatti il Tribunale in sede di riesame è chiamato a verificare esclusivamente l’astratta configurabilità del
reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti” in relazione alla congruità
degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sul-

Adito dalla difesa, il Tribunale del riesame ha ritenuto il decreto di convalida di en-

la concreta fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento all’idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza
la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità
dell’autorità giudiziaria [Cass. Sez. 2 n. 25320 del 5.5.2016, in Ced Cass. Rv.
267007]. Sotto questo profilo l’ordinanza è sorretta da adeguata giustificazione
circa la esistenza degli elementi di fatto integranti il fumus commissi delicti.
La mancata indicazione infine del delitto presupposto della ipotizzata ricettazione

cettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto
presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche [Cass. Sez. 2 n. 29685 del
5.7.2011 in Ced Cass. Rv 251028], come nel caso in esame.
Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono legittimi, dovendosi altresì ritenere fondata l’ulteriore considerazione svolta dall’Ufficio del Procuratore Generale
di questa Corte, il quale ha messo in evidenza come l’Ariu sia indagato anche in
ordine al reato di cui all’art. 5 d.lvo 74/2000 che prevede la confisca obbligatoria
dei beni che ne costituiscono il profitto o il provento, di guisa che nel caso in esame, la speciale natura del corpo del reato, ai sensi dell’art. 253 comma 2 cod.
proc. pen. e dell’oggetto di tale misura: “rende superflua una motivazione anche
in termini di altre necessità funzionali, rendendo preminente la funzione della effettività della confisca, anche con effetto interdittivo del diviero di restituzione
Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 5.7.2017

Sentenza a motivazione semplificata.

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non ha poi rilievo alcuno. Infatti l’affermazione della sussistenza del delitto di ri-

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